Cassazione Civile, Ordinanza n. 00958/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della formale rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese e che l'estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri, titolari di biglietti per un volo da Las Palmas a Milano Malpensa con scalo a Tenerife, agivano per ottenere dalla compagnia aerea la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, deducendo che il volo era giunto a destinazione con circa cinque ore di ritardo. La compagnia aerea non contestava il ritardo, ma sosteneva che non fosse dovuta la compensazione perché il volo era stato oggetto di riprogrammazione per una necessità tecnica legata alla sostituzione dell'aeromobile, e perché i passeggeri, avvertiti tramite il tour operator della nuova ora di partenza, non si erano presentati all'orario originariamente comunicato per il check-in, con conseguente asserita inapplicabilità dell'art. 3, par. 2, lett. a), del Regolamento. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, mentre il tribunale aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto alla compensazione e ritenendo irrilevante la mancata presenza all'orario iniziale, poiché la tutela riguarda il ritardo all'arrivo e non l'attesa in aeroporto. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, ma prima della decisione le parti hanno depositato rinuncia al ricorso con accettazione dei controricorrenti.
Norme richiamate
Reg. CE n. 261/2004
La tutela compensativa non richiede, secondo la ricostruzione del tribunale richiamata nel testo, che il passeggero si presenti necessariamente all'orario inizialmente comunicato se il volo è stato riprogrammato con scarso preavviso; ciò che rileva è il ritardo del volo oltre le tre ore rispetto all'orario di arrivo programmato.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
Il collegamento da remoto del consigliere relatore è stato disposto in forza del decreto presidenziale previsto dalla disposizione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso con accettazione, non deve disporsi la compensazione delle spese, secondo quanto affermato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio si estingue senza esame del merito delle censure.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, di regola, la pronuncia sulle spese se la Corte non ravvisi diversi presupposti normativi.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- Nel contenzioso sulla compensazione pecuniaria per ritardo aereo, il tema dell'art. 3, par. 2, lett. a), del Reg. CE n. 261/2004 riguarda, secondo la lettura accolta nel giudizio di merito richiamato, il diritto al compenso in presenza di un volo arrivato in ritardo oltre le tre ore, non l'obbligo del passeggero di essersi presentato all'orario originariamente fissato se la riprogrammazione è stata comunicata tardivamente.
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