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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24818/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Nel corso di una convivenza, le parti erano cointestatarie di un conto corrente e titolari, in comunione, di alcuni immobili. Cessata la convivenza, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento della comunione immobiliare e la restituzione di somme che assumeva avere concesso a titolo di mutuo. La resistente non si è opposta allo scioglimento della comunione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione di somme asseritamente prestate al convivente e il riconoscimento del 50% delle somme presenti sul conto cointestato, sostenendo che un giroconto di euro 92.570,00 dal conto comune a quello esclusivo del ricorrente avesse inciso sulla propria quota. Il Tribunale ha disposto lo scioglimento della comunione immobiliare e ha rigettato la domanda riconvenzionale relativa ai prestiti per carenza di prova, ritenendo che il giroconto non dimostrasse di per sé l'esistenza di un mutuo e potesse dipendere da precedenti ragioni di credito. In appello, la resistente ha sostenuto che, risultando dagli estratti conto il giroconto in favore del ricorrente, spettasse a quest'ultimo dimostrare che le somme versate sul conto cointestato fossero di sua esclusiva proprietà, al fine di superare la presunzione di parità prevista dall'art. 1298, comma 2, c.c. La Corte d'appello ha accolto tale motivo, affermando che il ricorrente avrebbe dovuto provare che le somme oggetto del giroconto provenissero da precedenti accrediti personali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. I primi tre motivi hanno denunciato la violazione degli artt. 111 Cost., 1298, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l'omesso esame e il travisamento della documentazione bancaria e degli elementi presuntivi relativi alla provenienza esclusiva delle somme. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che la Corte d'appello non avesse esaminato i passaggi di denaro tra conti personali e conto cointestato, né la documentazione attestante l'alimentazione del conto e la diversa provenienza delle provviste. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, con assorbimento degli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso e dichiarato assorbiti i restanti. Ha confermato che la cointestazione del conto corrente determina, nei rapporti interni, la presunzione legale relativa di contitolarità del saldo in parti uguali ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., e che chi sostiene la titolarità esclusiva delle somme deve superare tale presunzione. Tuttavia, ha precisato che la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, dirette a dimostrare non soltanto chi abbia materialmente effettuato i versamenti, ma che le somme versate fossero effettivamente di pertinenza esclusiva di uno dei cointestatari. La sentenza d'appello, pur avendo correttamente individuato l'onere probatorio gravante sul ricorrente, si è limitata a richiamare in astratto il meccanismo dell'art. 1298 c.c. senza esaminare e spiegare le ragioni per cui la documentazione bancaria, i dati contabili, i singoli spostamenti di denaro e le allegazioni delle parti non fossero idonei a superare la presunzione. Tale motivazione è stata ritenuta apparente, perché non consentiva di comprendere l'iter logico della decisione e di svolgere il controllo di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell'appello e motivi specificamente sul superamento o meno della presunzione di contitolarità, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    "se non risulti diversamente"

    Nei rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente, il saldo attivo si presume appartenere alle parti in quote uguali; la presunzione è relativa e può essere superata dimostrando che le somme versate erano di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di superare la presunzione di contitolarità grava sulla parte che afferma la proprietà esclusiva delle somme.

  • art. 2727 c.c.

    La prova della provenienza esclusiva delle somme può essere desunta da presunzioni semplici.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    Le presunzioni semplici possono superare la presunzione legale di contitolarità quando siano gravi, precise e concordanti.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la motivazione apparente integra una violazione rilevante in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede che la sentenza esponga la concisa motivazione della decisione; il requisito è violato quando la motivazione sia mancante o meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre in cassazione la nullità processuale derivante dalla motivazione totalmente mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione operata dal d.l. n. 83 del 2012, non consente di denunciare il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta però sindacabile la motivazione apparente quale nullità processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto corrente bancario determina, nei rapporti interni tra i cointestatari, una presunzione legale relativa di appartenenza del saldo attivo in quote uguali.
  • La presunzione di contitolarità del saldo può essere superata dal cointestatario che deduca la proprietà esclusiva delle somme, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Per superare la presunzione non è sufficiente dimostrare chi abbia materialmente eseguito il versamento: occorre dimostrare che le somme versate fossero di pertinenza esclusiva di quel cointestatario.
  • Il giudice che applichi l'art. 1298, comma 2, c.c. deve esaminare concretamente la documentazione bancaria, i dati contabili, i movimenti di denaro e gli altri elementi istruttori rilevanti per stabilire la provenienza delle somme.
  • È apparente la motivazione che si limiti a richiamare in astratto l'onere di superare la presunzione di contitolarità senza indicare per quali ragioni le prove e le allegazioni specificamente dedotte non siano idonee a superarla.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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