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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24808/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (società pubblica)

La controversia

Una società per azioni integralmente partecipata da una Regione ha convenuto davanti al Tribunale ordinario i propri amministratori e sindaci, chiedendo di accertarne la responsabilità per violazioni di legge e statuto relative agli obblighi di amministrazione e controllo e di condannarli al risarcimento dei danni. La controversia traeva origine dall’emersione, in occasione dell’assemblea convocata per approvare i bilanci relativi agli esercizi 2013-2017 e una situazione patrimoniale al 31 ottobre 2018, di una grave situazione deficitaria della società, che l’attrice imputava alle inerzie e ai comportamenti imprudenti degli organi sociali. Nel giudizio di merito venivano chiamati anche un’ulteriore componente del consiglio di amministrazione, la Regione socia unica e alcune compagnie assicurative. La componente del consiglio di amministrazione proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la società avesse natura di società in house, in ragione dell’integrale partecipazione pubblica, delle clausole statutarie, dello svolgimento prevalente di attività in favore dell’amministrazione regionale e dei poteri regionali di indirizzo e controllo analogo. Da tale qualificazione traeva la conseguenza che l’azione promossa dalla società per il danno al proprio patrimonio avrebbe avuto natura di responsabilità amministrativo-contabile, con giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Deduceva inoltre che la prospettata responsabilità della Regione, quale socia unica, avrebbe ulteriormente radicato la giurisdizione contabile. Due amministratori convenuti aderivano alla richiesta di affermazione della giurisdizione della Corte dei conti. La società resistente chiedeva invece l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo, tra l’altro, che la qualificazione come società in house non fosse pertinente per i periodi interessati e che, comunque, l’azione civile della società fosse distinta e autonomamente proponibile rispetto all’eventuale azione erariale del pubblico ministero contabile.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti davanti al Tribunale di Napoli, giudice presso il quale pendeva la causa, demandando a quel giudice anche la regolazione delle spese del regolamento. La Corte ha ritenuto sostanzialmente irrilevante stabilire se la società possedesse, nei periodi considerati, i requisiti della società in house. Ha affermato che l’azione civilistica promossa dalla società danneggiata contro amministratori e sindaci è distinta dall’eventuale azione per danno erariale esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. La prima tutela l’interesse particolare e concreto della società e ha funzione risarcitoria, riparatoria e compensativa; la seconda tutela l’interesse pubblico generale e ha funzione prevalentemente sanzionatoria. La possibile coincidenza dei fatti materiali o l’interferenza degli effetti esecutivi non determina un problema di giurisdizione, ma può rilevare sul piano della proponibilità o degli effetti delle azioni. La società, inoltre, non è rappresentata né sostituita dal pubblico ministero contabile e non può essere privata della possibilità di agire autonomamente davanti al giudice ordinario, tanto più quando l’azione erariale non sia stata proposta. Il ricorso per regolamento è stato quindi respinto nella sostanza, con affermazione della giurisdizione ordinaria e rinvio al giudice procedente.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato quale fondamento dell’azione di responsabilità contro gli amministratori per violazione dei doveri inerenti alla carica.

  • art. 2393 c.c.

    Richiamato quale fondamento dell’azione sociale di responsabilità esercitata dalla società contro gli amministratori.

  • art. 2407 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

  • art. 41 c.p.c.

    Indicato quale base processuale del regolamento preventivo di giurisdizione.

  • artt. 374 e segg. c.p.c.

    Richiamati in relazione alla proposizione del regolamento davanti alle Sezioni Unite.

  • art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214

    nei casi e modi previsti dalla legge

    La disposizione non impedisce alla società o all’amministrazione danneggiata di agire davanti al giudice ordinario, poiché la giurisdizione contabile opera nei limiti stabiliti dalla legge.

  • L. 8 giugno 1990, n. 142

    Richiamata per l’estensione della disciplina della giurisdizione contabile a dipendenti e amministratori degli enti locali.

  • art. 51 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    sulla base di specifica e concreta notizia di danno

    Individua il presupposto dell’iniziativa del pubblico ministero contabile e conferma che l’azione erariale è esercitata da tale organo, non dalla società danneggiata.

  • art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102

    Richiamato insieme all’art. 51 del codice di giustizia contabile in relazione all’esercizio dell’azione erariale sulla base di una specifica e concreta notizia di danno.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati a sostegno dell’impossibilità di impedire alla società o all’amministrazione di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi.

Massime di principio

  • L’azione civilistica di responsabilità promossa da una società, anche integralmente pubblica o qualificabile come società in house, contro amministratori e sindaci per il danno arrecato al patrimonio sociale è distinta dall’azione per responsabilità amministrativa esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.
  • La giurisdizione del giudice ordinario sull’azione sociale di responsabilità non è esclusa dalla mera eventualità che gli stessi fatti possano fondare un’azione per danno erariale davanti alla Corte dei conti.
  • L’azione contabile e l’azione civilistica possono riguardare i medesimi fatti, ma perseguono interessi diversi e hanno funzioni diverse: prevalentemente sanzionatoria la prima, risarcitoria, riparatoria e compensativa la seconda.
  • Nel giudizio contabile il pubblico ministero presso la Corte dei conti non agisce quale rappresentante o sostituto della società o dell’amministrazione danneggiata, ma esercita una funzione obiettiva e neutrale a tutela dell’interesse pubblico generale.
  • La società o l’amministrazione danneggiata conserva la legittimazione ad agire autonomamente davanti al giudice ordinario per il proprio interesse particolare e concreto, anche quando il pubblico ministero contabile non abbia ancora promosso l’azione erariale.
  • Le interferenze tra giudizio civile e giudizio contabile, ove non riguardino la configurabilità astratta del danno erariale e dei relativi presupposti normativi, attengono alla proponibilità delle azioni o ai loro effetti, non al riparto di giurisdizione.
  • L’azione erariale non può essere esercitata o condizionata dalla società danneggiata, poiché la relativa iniziativa spetta al pubblico ministero contabile nei casi e secondo i presupposti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

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