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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24812/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto, sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, l’esecuzione forzata presso terzi nei confronti della Regione, ritenuta subentrata nelle posizioni debitorie di una soppressa unità sanitaria locale. Il giudice dell’esecuzione aveva assegnato alla società una somma comprensiva di capitale, interessi, rivalutazione e spese, che era stata versata dal tesoriere della Regione. Successivamente, in sede di giudizio di rinvio, la somma effettivamente spettante alla società era stata rideterminata in misura inferiore. La Regione aveva quindi agito in via monitoria per ottenere la restituzione della differenza, pari a euro 209.324,98 oltre interessi. La società aveva proposto opposizione deducendo, in via principale, il difetto di legittimazione attiva della Regione, sostenendo che l’azione spettasse esclusivamente alla gestione liquidatoria della soppressa unità sanitaria locale; in subordine aveva eccepito la prescrizione quinquennale e contestato la debenza delle somme, proponendo anche una domanda riconvenzionale relativa a spese processuali. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, qualificando la pretesa regionale come azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. fondata su un credito proprio della Regione, quale soggetto il cui patrimonio era stato inciso dal pagamento coattivo, e non come credito successorio della soppressa unità sanitaria locale. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la Regione avesse introdotto in appello una nuova eccezione o domanda e che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la pretesa come ripetizione dell’indebito; con il terzo ha denunciato omessa pronuncia e violazione della normativa regionale sulla titolarità dei debiti e crediti delle gestioni liquidatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Regione, pur essendo formalmente convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era attrice in senso sostanziale e aveva sin dall’origine allegato il fatto costitutivo della propria pretesa: l’avvenuto pagamento coattivo, tramite il proprio tesoriere, di una somma superiore a quella successivamente riconosciuta come dovuta. La qualificazione giuridica della domanda come ripetizione dell’indebito non ha modificato i fatti costitutivi né la causa petendi e non ha comportato domanda nuova in appello. La legittimazione attiva spettava alla Regione perché il pagamento aveva inciso direttamente sul suo patrimonio, indipendentemente dal fatto che il debito originario derivasse dal rapporto di fornitura intercorso con la soppressa unità sanitaria locale. La contestazione della titolarità del rapporto controverso costituiva una mera difesa e poteva essere esaminata anche d’ufficio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva fondato la legittimazione regionale su un credito restitutorio proprio, derivante dal pagamento coattivo, e non sul credito originario relativo alla fornitura di medicinali. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi, oltre accessori, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L’azione di ripetizione dell’indebito spetta al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento non dovuto e il cui patrimonio deve essere reintegrato. Nel caso concreto tale soggetto era la Regione, che aveva eseguito il pagamento coattivo tramite il proprio tesoriere.

  • art. 633 c.p.c.

    Il ricorso per decreto ingiuntivo costituisce l’atto introduttivo con cui la Regione aveva esercitato il diritto di azione, allegando il pagamento eccedente e la successiva rideterminazione del credito.

  • art. 645 c.p.c.

    La società aveva proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo; nel relativo giudizio la Regione conservava la posizione di attrice in senso sostanziale quanto all’onere di allegare e provare i fatti costitutivi e la titolarità del diritto fatto valere.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è configurabile omessa pronuncia quando la decisione contiene una motivazione incompatibile con la tesi della parte e determina implicitamente il rigetto o l’assorbimento della relativa censura.

  • art. 345 c.p.c.

    La riqualificazione giuridica della domanda in appello non viola il divieto di domande nuove se restano invariati i fatti storici e il fatto giuridico costitutivo allegati originariamente.

  • art. 2935 c.c.

    La questione della decorrenza della prescrizione era stata prospettata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata in Cassazione perché l’eccezione di prescrizione non era stata riproposta in appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge o per omessa pronuncia è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 41 L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146

    La disposizione regionale è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la titolarità esclusiva delle gestioni liquidatorie sui debiti e crediti delle soppresse unità sanitarie locali, ma non è risultata decisiva perché la pretesa regionale è stata qualificata come credito restitutorio proprio.

  • art. 1, comma 7, L.R. Abruzzo 29 novembre 1999, n. 123

    La disposizione, richiamata dalla ricorrente per escludere la legittimazione della Regione rispetto alle passività delle gestioni liquidatorie, non è stata applicata alla fattispecie, incentrata sul pagamento coattivo effettuato direttamente dalla Regione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La legittimazione attiva all’azione di ripetizione dell’indebito spetta al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento non dovuto e il cui patrimonio è destinato a essere reintegrato, anche quando il pagamento materiale sia stato eseguito da un rappresentante, nuncius, delegato o tesoriere.
  • Quando un soggetto, destinatario di un’esecuzione forzata per un debito riferibile a un altro ente, esegue un pagamento coattivo dal proprio patrimonio e tale pagamento risulta successivamente eccedente rispetto alla somma effettivamente dovuta, il diritto restitutorio può spettare iure proprio al soggetto esecutato, senza dipendere dalla successione nel rapporto sostanziale originario.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorrente monitorio conserva la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda e la propria titolarità del diritto controverso.
  • La qualificazione giuridica della domanda come azione di ripetizione dell’indebito non introduce una domanda nuova in appello quando rimangono invariati i fatti storici e il fatto giuridico costitutivo già allegati nella fase monitoria.
  • La titolarità del rapporto controverso costituisce elemento costitutivo della domanda e non eccezione in senso stretto; la sua contestazione integra una mera difesa e può essere esaminata anche d’ufficio dal giudice.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la motivazione adottata dal giudice è radicalmente incompatibile con la tesi della parte e implica il rigetto o l’assorbimento della domanda o censura da essa proposta.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una diversa ricostruzione del rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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