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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24821/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato l’annullamento, disposto dal giudice amministrativo di primo grado, di una delibera del consiglio comunale e del permesso di costruire rilasciato in suo favore per un immobile confinante con quelli dei ricorrenti. L’unico motivo denunciava eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera del merito: secondo la società, il Consiglio di Stato avrebbe sostituito d’ufficio il contenuto del provvedimento impugnato, attribuendogli un riferimento alla delibera comunale successiva, mentre il permesso di costruire richiamava espressamente una precedente delibera non impugnata. La ricorrente lamentava inoltre un vizio di ultrapetizione, sostenendo che i proprietari confinanti non avessero contestato il permesso di costruire con uno specifico motivo riferito alla delibera successiva.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale, deducibile contro le decisioni del giudice amministrativo, ricorre soltanto quando il giudice si sostituisca concretamente all’amministrazione, esercitando un sindacato di merito sull’opportunità o convenienza dell’atto o individuando un’unica modalità vincolante di esercizio della discrezionalità amministrativa senza rimettere la valutazione all’autorità competente. Nel caso concreto, le censure della società non riguardavano i limiti esterni della giurisdizione, ma il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato e qualificato gli atti amministrativi, ricostruito i fatti e applicato norme processuali e sostanziali. Tali errori, anche se sussistenti, attengono all’esercizio della giurisdizione e non integrano uno sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori, al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., liquidato in euro 3.000,00 in favore dei controricorrenti, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e all’eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    L’eccesso di potere giurisdizionale contro le decisioni del giudice amministrativo è configurabile quando il giudice oltrepassa i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità o svolgendo una concreta valutazione di merito sull’opportunità dell’atto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione accelerata del ricorso; la decisione conforme alla proposta ha comportato anche l’applicazione delle conseguenze previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Ha fondato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni in favore dei controricorrenti, liquidato equitativamente in euro 3.000,00.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ha fondato la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo ricorre soltanto quando il giudice amministrativo, anziché limitarsi al controllo di legittimità, valuti direttamente opportunità e convenienza dell’atto o si sostituisca all’amministrazione adottando una decisione avente sostanzialmente il contenuto del provvedimento amministrativo, senza lasciare spazio agli ulteriori provvedimenti dell’autorità competente.
  • Lo sconfinamento nella sfera amministrativa può configurarsi anche quando il giudice, pur annullando l’atto e rimettendo formalmente la questione all’amministrazione, individui un’unica modalità corretta di esercizio della discrezionalità amministrativa, prefigurando vincolativamente l’esito della successiva valutazione.
  • L’erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, la ricostruzione inesatta dei fatti e l’erronea interpretazione o qualificazione del contenuto, dei requisiti o della portata dell’atto amministrativo costituiscono errori nell’esercizio della funzione giurisdizionale e non integrano, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale.
  • L’interpretazione dell’atto amministrativo e della normativa applicabile rientra nel proprium della funzione giurisdizionale e non costituisce attività riservata alla pubblica amministrazione; pertanto, gli eventuali errori del giudice amministrativo su tali profili non sono denunciabili in cassazione come violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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