Cassazione Civile, Ordinanza n. 24809/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il precedente diniego di sanatoria e gli atti a esso collegati, relativi alla possibilità di utilizzare acqua pubblica. Nel frattempo, era sopravvenuta la formazione del giudicato sulla legittimità di un successivo diniego di sanatoria e sulla conseguente decadenza della società dalla concessione e dal diritto di utilizzare l'acqua pubblica. La Corte ha ritenuto che tale giudicato avesse contenuto assorbente e definitivo, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale della società all'impugnazione del precedente diniego: anche l'eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità concreta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Dal testo disponibile non risultano determinabili in modo completo i singoli motivi di ricorso, né il contenuto integrale delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite civili, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della formazione del giudicato sulla legittimità del successivo diniego di sanatoria e sulla conseguente decadenza dalla concessione e dal diritto di utilizzare l'acqua pubblica. Tale giudicato rendeva inutilmente esperibile l'impugnazione del precedente diniego, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per la ricorrente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini della determinazione dell'importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui commisurare l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sopravvenuta formazione del giudicato sulla legittimità di un successivo provvedimento amministrativo, avente contenuto assorbente e definitivo rispetto al precedente provvedimento impugnato, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione del precedente atto quando l'eventuale annullamento non sia comunque idoneo a procurare alla parte una concreta utilità.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sostenere il dispositivo, i motivi di ricorso per cassazione devono censurare specificamente ciascuna ragione; l'inammissibilità o l'infondatezza della censura relativa a una sola ratio rende irrilevanti le altre censure, perché l'autonoma motivazione non attaccata continuerebbe a sorreggere la decisione.
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