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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24814/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Dal testo emerge soltanto la parte finale della decisione. La controversia riguardava l'interpretazione della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento all'applicabilità della sospensione ai termini già scaduti e alla rilevanza di una sanatoria intervenuta il 3 aprile 2020. Le ricorrenti contestavano l'interpretazione rigorosa accolta dal Consiglio di Stato, secondo cui la normativa aveva sospeso soltanto i termini ancora in corso alla data prevista, senza riaprire quelli già scaduti. La Corte richiama, quali orientamenti di riferimento, Cass., Sez. U, n. 6432 dell'11 marzo 2025, in tema di procedimenti disciplinari riguardanti magistrati, e Cass., Sez. L, n. 1867 del 17 gennaio 2024, in tema di applicabilità della sospensione a tutti i termini indicati dall'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, inclusi quelli relativi alla trasmissione all'ufficio per i procedimenti disciplinari e alla contestazione dell'addebito. La Corte ritiene plausibile l'interpretazione del Consiglio di Stato, qualificandola come interpretazione rigorosa di una normativa eccezionale, ed esclude che essa comporti invasione della sfera riservata al legislatore, indebita sostituzione alla discrezionalità amministrativa o diniego di giustizia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 10.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%. È stata inoltre applicata la responsabilità aggravata: euro 5.400,00 in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ed euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. È stato infine dichiarato sussistente l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 27/2020

    La normativa emergenziale è stata interpretata come disciplina eccezionale della sospensione dei termini, applicabile ai termini ancora in corso e non idonea a riaprire termini già scaduti.

  • art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001

    La sospensione è stata riferita ai termini del procedimento disciplinare, inclusi quelli per la trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari e per la contestazione dell'addebito da parte di tale ufficio.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata all'esito dell'opposizione, sono state applicate le conseguenze previste dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta la condanna della parte soccombente al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Una normativa eccezionale che disponga la sospensione dei termini deve essere interpretata restrittivamente: la sospensione opera sui termini ancora in corso alla data individuata dalla legge e, in assenza di un'espressa previsione contraria, non riapre i termini già scaduti.
  • L'interpretazione secondo cui la sospensione emergenziale non determina la riapertura dei termini già scaduti costituisce una plausibile opzione ermeneutica e non integra invasione della sfera riservata al legislatore, esercizio della discrezionalità amministrativa o diniego di giustizia.
  • Quando la disciplina normativa prevede la sospensione dei termini del procedimento disciplinare, essa può riferirsi a tutti i termini espressamente ricompresi nella disposizione, inclusi quelli relativi alla trasmissione degli atti all'ufficio competente e alla contestazione dell'addebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione

Testo integrale

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