Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11905/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. In cassazione, l'imputato, personalmente, ha dedotto un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di verificare l'eventuale sussistenza di una causa di non punibilità rilevabile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato dopo il 3 agosto 2017, quando, per effetto della L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992

    norma incriminatrice del reato di guida senza patente, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere il dovere del giudice di verificare d'ufficio l'eventuale presenza di cause di non punibilità

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti, richiamata dalla Corte

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    come modificati dalla L. n. 103/2017, prevedono che il ricorso per cassazione non possa essere proposto direttamente dalla parte, ma debba essere sottoscritto da difensore abilitato

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62

    ha introdotto la modifica normativa che incide sulla legittimazione a proporre ricorso per cassazione

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. non consente di superare un vizio originario di legittimazione del ricorso, poiché il controllo di eventuali cause di non punibilità presuppone un'impugnazione rituale.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia imputabile a un errore privo di colpa, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.