Cassazione Penale, Sentenza n. 16516/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Ferrari Spa ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva disposto la restituzione al Sonnino dell'autovettura sequestrata, una "Replica Ferrari 275 P", chiedendo invece la confisca e distruzione del veicolo ritenuto contraffazione. I motivi del ricorso erano: (1) violazione di legge per aver ritenuto che l'archiviazione incidesse sulla sussistenza del fatto, mentre secondo la ricorrente la materialità della contraffazione era inesistente solo in diritto e dunque la confisca era obbligatoria (richiamando artt. 473 e 474-bis c.p. e la giurisprudenza che considera il reato anche per mera indizione alla confondibilità); (2) contraddittorietà della motivazione perché il GIP, pur affermando che il veicolo non era idoneo a creare confusione, imponeva l'apposizione sulla carrozzeria di una dicitura "replica", dimostrando che in mancanza di tale dicitura il veicolo poteva comunque generare confusione e quindi sussistere la materialità del reato.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso della Ferrari Spa. Ha ritenuto inammissibile ripercorrere in sede di giudice dell'esecuzione la decisione di archiviazione del GIP (08/07/2022) che aveva motivato l'archiviazione con la formula "perché il fatto non sussiste" e aveva affermato l'assenza della condotta materiale di contraffazione per mancanza di confondibilità. Perciò non poteva essere disposta la confisca obbligatoria del veicolo. Il Tribunale ha confermato che l'ordinanza impugnata è coerente: pur non essendo il veicolo di per sé confondibile, il giudice dell'esecuzione ha imposto l'apposizione di targhette esterne recanti la dicitura della natura di "replica" per evitare un uso improprio o una possibile ingannevole percezione del pubblico non esperto. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 676 cod.proc.pen.
Norma che disciplina l'opposizione all'ordine di restituzione; il ricorso era proposto ai sensi di tale articolo ma il giudice dell'esecuzione valuta la restituzione in rapporto all'archiviazione intervenuta.
art. 473 c.p.
Disciplina il reato di contraffazione: la ricorrente sosteneva la sussistenza del reato per la replica, mentre il giudice ha ritenuto che l'archiviazione abbia escluso la condotta materiale.
art. 474-bis c.p.
Prevede la confisca obbligatoria dei beni contraffatti; il Tribunale ha ritenuto che tale confisca non possa operare dopo un'archiviazione motivata con l'insussistenza del fatto materiale.
art. 517-ter c.p.
Collegato alla normativa sulla fabbricazione e commercio di beni che usurpano titoli di proprietà industriale; il giudice ha escluso la rilevanza degli artt. 517-ter e 127 d.lgs. 30/2005 in presenza di archiviazione per insussistenza della materialità.
art. 240, comma 2 c.p.
Richiamato in motivazione dal GIP per riferirsi al principio secondo cui la confisca può essere disposta anche quando il proscioglimento non incide sulla materialità del fatto; il Tribunale ha invece evidenziato che qui l'archiviazione incideva sulla materialità.
art. 85 disp. att. cod.proc.pen.
Norma che consente misure di conservazione o prescrizioni al momento della restituzione; il giudice dell'esecuzione ha legittimamente imposto l'apposizione di targhette esterne per evitare usi illeciti o ingannevoli del veicolo.
Cass. Sez. 1, sent. n. 7940 del 12/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278585
sent. n. 7940/2019 (rectius 7940/2020)
Giurisprudenza di legittimità che autorizza la confisca obbligatoria anche quando il decreto di archiviazione è emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto, mantenendo il rapporto tra cosa e reato. Il Tribunale ha applicato la distinzione tra casi in cui l'archiviazione incide o meno sulla materialità del fatto, ritenendo nel caso concreto che l'archiviazione aveva escluso la materialità.
Cass. Sez. 5, sent. n. 21640 del 02/03/2023
Citata dalla ricorrente per sostenere che i reati di contraffazione sono di pericolo e che la mera apparenza o uso di forme che possano indurre confusione integra il reato; il Tribunale ha ritenuto che tale valutazione non possa sovvertire un'archiviazione motivata sull'insussistenza della condotta materiale.
Massime di principio
- Se vi è un decreto di archiviazione motivato con la formula "perché il fatto non sussiste" che chiarisce l'assenza della condotta materiale, in sede di esecuzione non è possibile ottenere la confisca del bene sulla base di una diversa valutazione della sussistenza del reato: non si può rimettere in discussione l'archiviazione in quella sede.
- La confisca obbligatoria prevista dall'art. 474-bis c.p. può operare quando l'archiviazione è intervenuta per cause che non incidono sulla materialità del fatto; occorre valutare caso per caso se l'archiviazione riguarda la materialità o solo profili procedurali/di responsabilita formale.
- Il giudice dell'esecuzione può imporre prescrizioni o misure conservative (es. targhette esterne che indichino la natura di "replica") al momento della restituzione per prevenire un uso illecito o ingannevole del bene, anche se il bene non è stato ritenuto confondibile nella decisione di archiviazione.
- Le questioni circa la sussistenza o meno della contraffazione, specie quando sono direttamente connesse alla decisione di archiviazione, vanno proposte e trattate nella fase delle indagini o in impugnazione del decreto che ha archiviato; il procedimento di esecuzione non è il luogo per rinnovare i giudizi di merito su quelle questioni.
- La giurisprudenza di legittimità offre criteri per distinguere i casi in cui l'archiviazione impedisce la confisca da quelli in cui, pur con archiviazione, la confisca è legittima: è essenziale accertare se l'archiviazione ha inciso sulla materialità del fatto o abbia riguardato ragioni estranee alla materialità.
- Quando si sostiene la necessit di misura cautelare sul bene restituito, è utile chiedere al giudice dell'esecuzione prescrizioni proporzionate e mirate (etichette, divieti di commercializzazione, ecc.) piuttosto che la confisca quando esiste un provvedimento di archiviazione che discute la materialità del fatto.
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