Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17264/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ritiene che il primo motivo non sia manifestamente infondato. Considerato che, in assenza di pronuncia ex art. 129 comma 2 c.p.p., è decorso il termine massimo prorogato di prescrizione del reato (19/12/2021), la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 483 c.p. (falso) commesso il 19/06/2014. Propone tre motivi: (1) violazione dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020) perché l'udienza si sarebbe tenuta in forma "partecipata" senza che né accusa né difesa avessero richiesto tempestivamente la trattazione orale, con sostituzione dell'avvocato assente ex art. 97, 4° comma; (2) conseguente violazione del comma 3° dell'art. 23-bis per la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite in giudizio a seguito della presunta illegittima trattazione in forma partecipata; (3) contestazione della responsabilità penale sostenendo che il falso sarebbe da qualificare come "falso innocuo", essendo il titolo falsamente attestato (laurea triennale) inidoneo a influire sul punteggio nelle graduatorie di II fascia ai sensi del decreto MIUR n. 353/2014.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di falso in atti; è il titolo di accusa contestato alla ricorrente

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Disposizioni sull\'organizzazione delle udienze in modalità a distanza e sulle relative garanzie; la ricorrente allega che l\'udienza si è tenuta in forma partecipata senza la prevista tempestiva richiesta, con conseguente illegittimità e mancata comunicazione del dispositivo

  • art. 23-bis comma 3 d.l. 137/2020

    Richiamato in relazione all\'obbligo di comunicazione del dispositivo della sentenza nelle ipotesi previste dalla norma; la ricorrente sostiene che tale comunicazione non è avvenuta a seguito dell\'illecita modalità di trattazione

  • art. 97 cod. proc. pen., 4° comma

    Regola la sostituzione dell\'avvocato assente in udienza; la ricorrente contesta la legittimità della sostituzione operata nella udienza partecipata

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla pronuncia di non luogo a procedere per sopravvenuta causa estintiva senza provvedere alla decisione di merito; la Corte osserva l\'assenza di elementi che consentano una pronuncia ai sensi del comma 2, procedendo invece all\'accertamento della prescrizione

  • Decreto MIUR n. 353 del 22/05/2014

    Atto amministrativo invocato dalla difesa per sostenere che le lauree triennali non venivano computate ai fini del punteggio nelle graduatorie di II fascia, costituendo elemento a favore della tesi del falso innocuo

Massime di principio

  • La trattazione dell\'udienza in modalità partecipata a distanza deve rispettare le condizioni e le garanzie previste dall\'art. 23-bis: l\'assenza di una richiesta tempestiva può costituire vizio procedurale rilevante in sede di impugnazione
  • La sostituzione dell\'avvocato assente ex art. 97 c.p.p. è ammessa solo nei limiti e nelle condizioni previsti dalla norma; se effettuata in modo irregolare può essere censurata in appello o in cassazione
  • La mancata comunicazione del dispositivo a causa di vizi formali dell\'udienza può dar luogo a motivi di impugnazione, ma l\'esito dipende anche dall\'esistenza di conseguenze concrete per il diritto di difesa
  • Il vizio procedurale va valutato insieme alle questioni di prescrizione: se nel frattempo è decorso il termine di prescrizione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto
  • La qualificazione del falso come "innocuo" richiede una valutazione fattuale sull\'effettivo impatto del documento falsificato sulle decisioni amministrative o selettive (es. punteggi e inclusione in graduatorie); la prova dell\'inafferenza è a carico della difesa
  • Quando si impugnano vizi procedurali relativi alla modalità dell\'udienza a distanza è importante documentare tempestivamente la doglianza e chiedere, se opportuno, la trattazione orale o altre misure difensive per preservare il diritto di partecipazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.