Cassazione Penale, Sentenza n. 17264/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ritiene che il primo motivo non sia manifestamente infondato. Considerato che, in assenza di pronuncia ex art. 129 comma 2 c.p.p., è decorso il termine massimo prorogato di prescrizione del reato (19/12/2021), la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 483 c.p. (falso) commesso il 19/06/2014. Propone tre motivi: (1) violazione dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020) perché l'udienza si sarebbe tenuta in forma "partecipata" senza che né accusa né difesa avessero richiesto tempestivamente la trattazione orale, con sostituzione dell'avvocato assente ex art. 97, 4° comma; (2) conseguente violazione del comma 3° dell'art. 23-bis per la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite in giudizio a seguito della presunta illegittima trattazione in forma partecipata; (3) contestazione della responsabilità penale sostenendo che il falso sarebbe da qualificare come "falso innocuo", essendo il titolo falsamente attestato (laurea triennale) inidoneo a influire sul punteggio nelle graduatorie di II fascia ai sensi del decreto MIUR n. 353/2014.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato di falso in atti; è il titolo di accusa contestato alla ricorrente
art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Disposizioni sull\'organizzazione delle udienze in modalità a distanza e sulle relative garanzie; la ricorrente allega che l\'udienza si è tenuta in forma partecipata senza la prevista tempestiva richiesta, con conseguente illegittimità e mancata comunicazione del dispositivo
art. 23-bis comma 3 d.l. 137/2020
Richiamato in relazione all\'obbligo di comunicazione del dispositivo della sentenza nelle ipotesi previste dalla norma; la ricorrente sostiene che tale comunicazione non è avvenuta a seguito dell\'illecita modalità di trattazione
art. 97 cod. proc. pen., 4° comma
Regola la sostituzione dell\'avvocato assente in udienza; la ricorrente contesta la legittimità della sostituzione operata nella udienza partecipata
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulla pronuncia di non luogo a procedere per sopravvenuta causa estintiva senza provvedere alla decisione di merito; la Corte osserva l\'assenza di elementi che consentano una pronuncia ai sensi del comma 2, procedendo invece all\'accertamento della prescrizione
Decreto MIUR n. 353 del 22/05/2014
Atto amministrativo invocato dalla difesa per sostenere che le lauree triennali non venivano computate ai fini del punteggio nelle graduatorie di II fascia, costituendo elemento a favore della tesi del falso innocuo
Massime di principio
- La trattazione dell\'udienza in modalità partecipata a distanza deve rispettare le condizioni e le garanzie previste dall\'art. 23-bis: l\'assenza di una richiesta tempestiva può costituire vizio procedurale rilevante in sede di impugnazione
- La sostituzione dell\'avvocato assente ex art. 97 c.p.p. è ammessa solo nei limiti e nelle condizioni previsti dalla norma; se effettuata in modo irregolare può essere censurata in appello o in cassazione
- La mancata comunicazione del dispositivo a causa di vizi formali dell\'udienza può dar luogo a motivi di impugnazione, ma l\'esito dipende anche dall\'esistenza di conseguenze concrete per il diritto di difesa
- Il vizio procedurale va valutato insieme alle questioni di prescrizione: se nel frattempo è decorso il termine di prescrizione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto
- La qualificazione del falso come "innocuo" richiede una valutazione fattuale sull\'effettivo impatto del documento falsificato sulle decisioni amministrative o selettive (es. punteggi e inclusione in graduatorie); la prova dell\'inafferenza è a carico della difesa
- Quando si impugnano vizi procedurali relativi alla modalità dell\'udienza a distanza è importante documentare tempestivamente la doglianza e chiedere, se opportuno, la trattazione orale o altre misure difensive per preservare il diritto di partecipazione
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