Cassazione Civile, Ordinanza n. 36580/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno 2004. La cartella era stata annullata dai giudici di merito perché ritenuta illegittima per la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notificazione dell’avviso di accertamento eseguita a mezzo posta per il mancato deposito del plico presso la casa comunale, adempimento che non era necessario nel caso concreto. Secondo la ricorrente, risultava invece regolarmente effettuato e documentato il deposito presso l’ufficio postale e l’invio della comunicazione di avvenuto deposito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, poiché la notificazione dell’avviso di accertamento era stata eseguita per posta e non tramite ufficiale giudiziario, andava applicata la disciplina dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982: in caso di mancato recapito per assenza del destinatario, occorre verificare il deposito del piego presso l’ufficio postale, l’invio della comunicazione di avvenuto deposito e il perfezionamento della notifica mediante ritiro del piego o compiuta giacenza. La CTR, invece, si era soffermata su un requisito estraneo alla fattispecie, ossia il deposito presso la casa comunale, senza compiere la necessaria verifica sulla ritualità della notifica effettivamente eseguita. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame.
Norme richiamate
Norma utilizzata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente come norma che la CTR avrebbe violato nella valutazione della notifica.
In caso di notificazione a mezzo posta, trova applicazione la disciplina speciale della notificazione postale.
In caso di mancato recapito del piego, il deposito avviene presso l'ufficio postale e la notifica si perfeziona con l'invio del CAD e, per il destinatario, con il ritiro del piego o la compiuta giacenza.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato a sostegno della censura sulla disciplina della notificazione degli atti tributari.
Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021
Richiamata per il principio secondo cui va verificato il perfezionamento della notifica postale secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un avviso di accertamento è eseguita a mezzo posta, la sua validità va valutata alla luce della disciplina speciale della notificazione postale e non con riferimento a formalità previste per differenti modalità di notifica.
- In caso di mancato recapito del piego per assenza del destinatario, gli adempimenti rilevanti sono il deposito presso l'ufficio postale, l'invio della comunicazione di avvenuto deposito e il perfezionamento della notificazione mediante ritiro del plico o compiuta giacenza.
- Il giudice di merito, nel verificare la ritualità della notificazione, deve accertare gli adempimenti richiesti dalla specifica fattispecie normativa; è erroneo fondare l'illegittimità della notifica su un requisito estraneo al procedimento concretamente seguito.
- In sede di impugnazione della cartella per mancata notificazione del presupposto avviso di accertamento, la verifica della validità della notifica dell'atto prodromico è decisiva e va compiuta in modo puntuale sulla base della documentazione in atti.
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