Cassazione Civile, Ordinanza n. 30684/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, disposto dal giudice di primo grado, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio aveva contestato alla contribuente ricavi non dichiarati per euro 84.000,00, desunti induttivamente da movimentazioni sul conto "titolare c/prelievi". Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ha denunciato violazione degli artt. 111 Cost., 1, comma 2, e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la motivazione della CTR fosse apparente e non pertinente, perché riferita a circostanze diverse e verosimilmente relative ad altra annualità (possesso di silos per l'olio e operazioni inesistenti), mentre la controversia riguardava esclusivamente la fondatezza della ripresa a tassazione dei ricavi non dichiarati per l'anno 2006.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto, perché la motivazione era meramente apparente e non consentiva di comprendere l'iter decisorio seguito sul tema effettivamente devoluto in appello. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente l'appello dell'Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente, pena la nullità della decisione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Nel processo tributario trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi del processo civile, incluso il dovere di motivazione della sentenza.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione ne determina la nullità.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Sono richiamati come parametri del corretto esercizio del potere decisorio e valutativo del giudice rispetto al thema decidendum e al materiale probatorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, ossia quando non renda comprensibile l'iter logico seguito dal giudice sul punto effettivamente controverso.
- La motivazione apparente ricorre anche quando il giudice d'appello affronti questioni estranee o diverse rispetto alla concreta ripresa fiscale devoluta con l'impugnazione, senza pronunciarsi sul nucleo decisivo della controversia.
- In presenza di avviso di accertamento fondato su ricavi non dichiarati desunti da elementi contabili o bancari, il giudice di merito deve verificare e motivare specificamente sulla fondatezza di quella specifica ripresa, non su fatti o annualità diverse.
- La nullità per difetto di motivazione comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito perché riesamini compiutamente la controversia e motivi sulla questione decisiva.
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