Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado. Dalla motivazione emerge che il primo motivo riguardava le circostanze attenuanti generiche e il loro rapporto con la recidiva; il secondo motivo investiva la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado ed erano state bilanciate in equivalenza con la recidiva, senza che tale punto fosse stato devoluto con appello. Quanto al trattamento punitivo, la sentenza impugnata è ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado e poste in equivalenza con la recidiva, circostanza non censurata in appello. Ha considerato inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto contro la determinazione della pena ma affrontato dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata e non illogica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche, se già concesse e bilanciate con la recidiva in primo grado, non possono essere rimesse in discussione in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta con l'appello.
La recidiva può essere posta in equivalenza con le attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento, con conseguenze sulla pena.
Il ricorso non può limitarsi a censurare la pena in modo generico quando la sentenza impugnata ha già fornito motivazione sufficiente e non illogica sul trattamento sanzionatorio.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile utilmente una questione sulle circostanze attenuanti generiche quando esse siano già state riconosciute dal giudice di primo grado e la relativa statuizione di bilanciamento con la recidiva non sia stata impugnata con l'appello.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile se si risolve in una mera contestazione del merito sanzionatorio a fronte di una motivazione della sentenza di merito sufficiente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La preclusione derivante dal mancato appello su un punto deciso dal primo giudice impedisce di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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