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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46067/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per violazione di domicilio con violenza sulle cose (art. 614 c.p.) e per tentativo di estorsione. Ha dedotto due motivi principali: 1) declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. per mancanza della condizione di procedibilità (querela) relativamente al reato di cui all'art. 614 c.p., a seguito della riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha reso procedibile quel reato a querela; la persona offesa era stata informata e non ha presentato querela entro i termini; 2) violazione dell'art. 606 lett. b), d), e) c.p.p.: la qualificazione giuridica del fatto sarebbe errata (si sostiene che il fatto rientrerebbe nell'art. 629 o nell'art. 393 c.p.), e la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e alla mancanza di riscontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (mancanza di querela/procedibilità) la Corte ha ritenuto che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per carenza di querela conseguente al d.lgs. n.150/2022 non prevale sull'inammissibilità del ricorso e non incide sul giudicato sostanziale; quindi non è possibile ottenere in Cassazione la verifica della condizione di procedibilità quando il ricorso è inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si tratti di doglianze non consentite in Cassazione, in quanto si limita a riproporre e rielaborare valutazioni probatorie e questioni già decise in sede di merito (valutazione della credibilità della persona offesa e ricostruzione alternativa dei fatti), senza censure specifiche di diritto. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di violazione di domicilio; nel caso è il reato per il quale è stata contestata la mancanza della querela dopo la riforma che ha reso la procedibilità subordinata alla querela della persona offesa.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al reato di estorsione; menzionata nella critica del ricorrente sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma relativa a fatti che il ricorrente ha ritenuto più attinenti alla fattispecie (si riferiva alla preesistenza di un rapporto economico), contestando la qualificazione adottata dai giudici di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di non punibilità per mancanza della condizione di procedibilità; il ricorrente invocava tale disposizione perché la querela non era stata presentata dopo la riforma, ma la Corte ha ritenuto che in sede di legittimità non fosse possibile verificare tale condizione quando il ricorso è inammissibile.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 85, comma 2 citato)

    Ha introdotto modifiche procedurali rendendo alcuni reati procedibili a querela; la Corte rileva che, nei giudizi pendenti, l'assenza della querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • art. 606 lett. b) d) e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e formulazione dei motivi per il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi esposti non rispettassero i limiti di censura previsti, trattandosi di mera replica di valutazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la decisione di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per dichiarare il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre valutazioni di merito (credibilità, attendibilità, comparazione delle prove) già esaminate e motivate dai giudici di merito; il ricorrente deve proporre censure di diritto specifiche e rispettare i canoni di cui all'art. 606 c.p.p.
  • Se un reato è stato reso procedibile a querela da una riforma intervenuta durante il processo, l'assenza della querela non può essere valutata in Cassazione se il ricorso stesso è inammissibile: l'improcedibilità non incide automaticamente sul giudicato sostanziale nei giudizi pendenti in sede di legittimità.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione è fondamentale costruire censure che non si risolvano nella mera alternativa probatoria: occorre indicare profili di illegittimità giuridica ben circostanziati e non una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Il ricorso inammissibile può comportare conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e ammende); pertanto va valutata con attenzione l'ammissibilità delle questioni e la pertinenza delle censure sollevate.
  • Quando la procedibilità di un reato dipende dalla querela della persona offesa, è necessario verificare e documentare tempestivamente l'eventuale esercizio o mancato esercizio di tale querela nei termini di legge, ma tale verifica può avere limiti quando la controversia è già pendente in Cassazione.

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