Cassazione Penale, Sentenza n. 26210/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) motivazione carente e contraddittoria della Corte d'appello in relazione alla sua responsabilità per i reati indicati ai capi 3), 4) e 5), lamentando in particolare la mancata valutazione delle diverse modalità operative e l'impossibilità tecnica di attribuire a lui l'uso dei telefoni cellulari impiegati; 2) violazione di norme processuali (tra cui il divieto di reformatio in peius e le limitazioni all'appello del Pubblico Ministero dopo giudizio abbreviato) perché la Corte d'appello avrebbe accolto il ricorso "convertito" del P.M. escludendo le attenuanti generiche riconosciute in primo grado; 3) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla determinazione del quantum e degli aumenti per continuazione derivanti dalla sentenza irrevocabile del 06/03/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le censure riproducevano questioni già affrontate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la conversione del ricorso per cassazione del P.M. in appello è corretta e, una volta superata la fase di ammissibilità, la Corte d'appello può riassumere la funzione di giudice del merito; il terzo motivo è stato invece accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte d'appello ha rideterminato la pena in modo apodittico senza indicare criteri e parametri per la pena base e per gli aumenti per continuazione, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto. La responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
Norma riferita alle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente sosteneva che le attenuanti riconosciute in primo grado non potevano essere escluse in appello tramite impugnazione "convertita" del P.M.; la Corte ha invece consentito la valutazione della motivazione sul punto nell'ambito del procedimento di conversione.
lett. b), lett. c), lett. e)
Articolo che disciplina i motivi di cassazione ammissibili: la Corte ha richiamato i parametri di ammissibilità (lett. b ed e) e il limite del sindacato di legittimità, precisando che la Corte d'appello, dopo la conversione del ricorso, deve valutare l'ammissibilità secondo questi parametri e poi può adottare statuizioni di merito consequenziali alla decisione rescissoria.
Disciplina il giudizio abbreviato e limita l'appello del P.M.; il ricorrente invocava l'inammissibilità dell'appello del P.M. per violazione di tale divieto, ma la Corte ha ritenuto che la conversione del ricorso per cassazione richiede valutazioni di ammissibilità e, se superate, legittima l'azione della Corte d'appello.
Norma richiamata in tema di legittimazione e ammissibilità dell'impugnazione; è stata presa in considerazione nella discussione sull'eventuale mancanza di legittimazione del P.M. ad impugnare sentenze di condanna emesse dopo abbreviato.
Riferimento alla disciplina del divieto di reformatio in peius; la censura del ricorrente era che l'azione del P.M. avrebbe violato tale divieto, ma la Corte ha ritenuto corretta la procedura di conversione e il successivo sindacato secondo i limiti di legge.
Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha richiamato questo articolo per dichiarare inammissibile il motivo che riproduceva argumenti già esaminati e respinti in sede d'appello, ritenendoli non specifici.
Regola la valutazione della prova; la Corte d'appello ha motivato le proprie conclusioni richiamando una disamina congrua delle risultanze probatorie e la Cassazione ha ritenuto insindacabili le valutazioni di merito sorrette da motivazione adeguata.
Disciplina la conversione del ricorso per cassazione in appello; la Corte ha confermato che tale conversione conserva la natura di impugnazione di legittimità ma può comportare, una volta formulato il giudizio rescissorio, l'adozione di statuizioni di merito da parte del giudice d'appello.
Riferimento alla sentenza emessa nell'ambito del rito abbreviato; rilevante ai fini della discussione sulla legittimazione del P.M. a proporre impugnazione.
artt. 81 cpv., 132, 133, comma 2 c.p.
Norme di diritto sostanziale relative alla determinazione della pena: il ricorrente deduceva violazioni e carenze motivazionali nel calcolo della pena base e degli aumenti per continuazione; la Cassazione ha accolto il motivo concernente la carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la Corte d'appello ha dato motivazione congrua e logica: le critiche che riproducono argomentazioni già trattate in appello sono inammissibili.
- La conversione del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero in appello (art. 580 c.p.p.) mantiene profili di legittimità: occorre valutare l'ammissibilità secondo l'art. 606 c.p.p., ma, se superata, la Corte d'appello può riprendere il giudizio di merito nelle parti necessarie al giudizio rescissorio.
- Il divieto di reformatio in peius e le limitazioni alle impugnazioni dopo il giudizio abbreviato non escludono automaticamente la validità della conversione: gli effetti dipendono dalla natura delle censure e dal rispetto delle regole di ammissibilità.
- Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio (pena base e aumenti per continuazione) richiedono motivazione esplicita con indicazione dei criteri e dei parametri adottati; la mancanza di tali elementi determina annullamento limitato al segmento sanzionatorio.
- Le censure processuali relative alla legittimazione o all'ammissibilità dell'impugnazione devono essere tempestive e specifiche: contestazioni generiche o ripetitive non valgono a ottenere il sindacato in Cassazione.
- Quando la Corte di merito affronta e discute specificamente una censura, la sua valutazione di merito è in linea di principio insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
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