Cassazione Penale, Sentenza n. 38187/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna in primo grado, inflitta al ricorrente (legale rappresentante di Universal Service s.n.c.), per tre fatti di riciclaggio (capo B1, C1, D1) con riferimento a immobili acquistati con somme ritenute distratte dalla fallita STOMAR s.r.l.. Il ricorrente deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo, e contesta che la condotta non fosse riciclaggio ma al massimo concorso in bancarotta, nonché l'assunzione di responsabilità fondata su profili di collegamento con altri familiari e società senza adeguata prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Il motivo principale dell'annullamento è l'insufficiente chiarezza e motivazione della sentenza di merito circa la dinamica che dovrebbe far rientrare la condotta del ricorrente nel reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), la scarsa spiegazione del ruolo di terzi (in particolare LONOCE Pasquale e l'assoluzione di ELEFANTE sul capo D) e la mancata valutazione comparativa della possibile configurazione del concorso in bancarotta piuttosto che del riciclaggio. Per tali ragioni la decisione di appello è stata riformata con annullamento e rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di cassazione per vizio di motivazione: la sentenza di merito sarebbe contraddittoria e illogica nella valutazione delle prove e degli elementi essenziali della fattispecie.
Norma che disciplina il reato di riciclaggio: richiede la sostituzione o il trasferimento di denaro o operazioni che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia chiarito in modo adeguato come le operazioni contestate soddisfino questi requisiti.
Riferimento normativo relativo ai delitti fallimentari (bancarotta). Nella ricostruzione è rilevato il problema di qualificare i fatti come riciclaggio invece che come concorso nella bancarotta, ai sensi della normativa fallimentare e della relativa giurisprudenza.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 5, sent. n. 2298 del 21/11/2017
Richiamata come orientamento secondo cui non è configurabile il reato di riciclaggio per denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione quando l'operazione corrisponde più propriamente alla ricezione consapevole di somme dalla società poi fallita, configurando il concorso nella bancarotta.
Massime di principio
- Per integrare il reato di riciclaggio occorre dimostrare non solo la provenienza illecita dei beni, ma anche che le operazioni abbiano concretamente ostacolato o reso difficile l'identificazione della loro origine; trasferimenti immobiliari tracciabili richiedono una motivazione specifica sul come e perché abbiano prodotto occultamento.
- Quando i proventi derivano da bancarotta per distrazione, valutare l'ipotesi alternativa del concorso in bancarotta: la mera ricezione di somme o beni dalla società fallita, se accompagnata da consapevolezza dello stato di dissesto, può essere più propriamente ricondotta alla fattispecie fallimentare.
- La stretta relazione familiare o la partecipazione a stesse sedi societarie non sostituiscono la prova di una volontà di occultamento o di un ruolo operativo nel reato presupposto; il collegamento presunto richiede elementi concreti e specifici nel giudizio di merito.
- L'assoluzione o l'esito favorevole riguardo al presupposto reato commesso da altri soggetti impone al giudice di merito di spiegare la persistenza del reato presupposto o, in difetto, di riconsiderare la qualificazione dei fatti a carico del presunto riciclatore.
- Il giudice deve motivare con chiarezza il nesso causale tra la distrazione delle risorse, l'effettivo pregiudizio per i creditori e la funzione ostacolante delle operazioni di trasferimento rispetto al recupero patrimoniale; in mancanza la decisione può essere annullata per difetto di motivazione.
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