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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36157/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 21 ottobre 2025, che aveva affermato la sua responsabilità per calunnia. Ha articolato due motivi, entrambi diretti a contestare il giudizio di responsabilità; la Corte di cassazione li ha ritenuti doglianze di fatto e riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Il testo non descrive i fatti concreti oggetto della calunnia né precisa il contenuto specifico dei due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i due motivi formulavano mere doglianze in fatto e riproponevano profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Ha ribadito che la calunnia può configurarsi anche quando si riferiscano fatti appresi da altri, voci o maldicenze, se il denunciante è consapevole che l'incolpato non ha commesso il fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando una causa di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    integra il delitto di calunnia anche la condotta di riferire quel che si è appreso da altri, ovvero di voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la consapevolezza che l'incolpato non ha commesso il fatto

    La calunnia ricorre anche quando l'incolpazione riproduce notizie apprese da terzi o voci diffuse, purché chi denuncia sappia che la persona incolpata non ha commesso il fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che la causa d'inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Integra il delitto di calunnia anche riferire un'accusa appresa da altri o derivante da voci e maldicenze, se il denunciante è consapevole dell'innocenza della persona incolpata.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si risolvono in doglianze di fatto o ripropongono censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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