Cassazione Penale, Ordinanza n. 10101/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una condanna per il reato di omessa dichiarazione tributaria e sosteneva, in sostanza, che il reato fosse estinto per prescrizione. La difesa deduceva che dovesse applicarsi un termine prescrizionale più breve rispetto a quello considerato dalla Corte di appello e che, comunque, alla data della sentenza impugnata il termine sarebbe già maturato. La Corte di cassazione ha però rilevato che per i delitti previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000 opera l'aumento di un terzo dei termini ordinari di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, dello stesso decreto, con conseguente applicazione del termine decennale nel caso concreto. Ha inoltre osservato che in sede di legittimità non è ammissibile una mera prospettazione della maturazione della prescrizione dopo la sentenza d'appello impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è fondata sul fatto che, alla data della sentenza di appello, non era decorso il termine di prescrizione applicabile secondo la disciplina speciale del d.lgs. 74/2000, e che non può essere utilmente dedotta in cassazione una prescrizione maturata successivamente alla decisione impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato, relativo all'omessa dichiarazione
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000
prevede, per i delitti compresi tra gli artt. 2 e 10 del decreto, l'aumento di un terzo dei termini ordinari di prescrizione
individuano i delitti tributari cui si applica l'aumento dei termini prescrizionali previsto dall'art. 17, comma 1-bis
reato oggetto del ricorso, per il quale la Corte ha escluso la maturazione della prescrizione nei termini prospettati dalla difesa
Massime di principio
- Per i delitti tributari compresi nel perimetro dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000, il termine di prescrizione va determinato applicando l'aumento di un terzo rispetto ai termini ordinari.
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre utilmente la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché il controllo della Corte riguarda la legittimità della decisione impugnata e non fatti estintivi sopravvenuti.
- Quando il motivo di ricorso si fonda esclusivamente su un erroneo calcolo del termine prescrizionale, la Corte può dichiarare l'inammissibilità se il termine corretto non risulta comunque decorso alla data della decisione di merito impugnata.
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