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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04006/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condanna riguardava due episodi di acquisto di sostanza stupefacente non meglio precisata, ritenuti finalizzati allo spaccio: un acquisto del 1 agosto 2017 per 50 grammi e un acquisto dell'11 dicembre 2017 per 58 grammi. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) con il primo motivo, una censura sulla prova della commissione dell'acquisto del 1 agosto 2017, ritenuta dalla Corte reiterativa di una doglianza già proposta in appello e già motivatamente disattesa sulla base delle intercettazioni; 2) con il secondo motivo, la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento all'episodio dell'11 dicembre 2017, perché per tale fatto era stato avviato un separato procedimento dopo l'arresto nell'ambito di altro procedimento; 3) con il terzo motivo, contestazioni sulla sussistenza della recidiva; 4) con il quarto motivo, l'erronea esclusione della continuazione esterna, che la Corte ha negato per la notevole distanza temporale tra i fatti oggetto del processo e quelli indicati dalla difesa, commessi almeno due anni prima, incompatibile con la programmazione unitaria richiesta dalla continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e già confutato in appello con motivazione puntuale, ha ritenuto analogamente infondati il terzo motivo sulla recidiva e il quarto sulla continuazione esterna, e ha giudicato il secondo motivo sul ne bis in idem generico perché non sorretto da allegazioni sul diverso procedimento, osservando comunque che l'eventuale bis in idem potrà essere verificato dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • principio del ne bis in idem

    La deduzione del ne bis in idem deve essere specifica e supportata da allegazioni sul diverso procedimento; in mancanza, il motivo è generico e l'eventuale verifica della duplicazione del giudizio può essere demandata al giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione esterna è esclusa quando tra i fatti vi sia una notevole distanza temporale tale da rendere non seriamente sostenibile una preventiva programmazione, anche solo nelle linee essenziali, degli ulteriori reati.

  • art. 99 c.p.

    La censura sulla recidiva è stata ritenuta priva di autonoma consistenza nel caso esaminato, essendo confermata la motivazione del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che ripropongono censure già esaminate e motivatamente respinte in appello non sono idonei a scardinare la decisione e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente una censura già esaminata e respinta dal giudice di merito con motivazione puntuale e non manifestamente illogica.
  • La deduzione del ne bis in idem richiede un allegato minimo di specificità, con l'indicazione del precedente procedimento e degli elementi necessari a verificare la sovrapponibilità del fatto; in difetto, la censura è generica.
  • L'eventuale duplicazione del giudizio o della condanna per il medesimo fatto, se non immediatamente accertabile in cassazione per carenza di allegazioni, può essere fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione.
  • La continuazione esterna non è configurabile quando la distanza temporale tra i reati sia tale da rendere non plausibile l'esistenza di un medesimo disegno criminoso già ab origine, specie se i fatti successivi sono stati commessi a notevole distanza di tempo da quelli precedenti.
  • Le contestazioni sulla recidiva, se assorbite o già risolte dalla motivazione del giudice di merito, non consentono la cassazione della sentenza quando il ricorrente non evidenzi specifici vizi logici o giuridici della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNe bis in idemContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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