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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 11329 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione l’ordinanza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva respinto la sua istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 86/21/12 del 14 maggio 2012. Tale sentenza aveva parzialmente riformato quella della Commissione tributaria provinciale di Verona nella controversia sugli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IRPEG per gli anni 2003-2008. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione dei diritti del contribuente, dell’art. 373 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché, in subordine, insufficienza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il provvedimento che respinge l’istanza ex art. 373 c.p.c. è ordinatorio e non contiene una decisione in senso tecnico-processuale, quindi non è impugnabile in Cassazione. In ogni caso mancava l’interesse della società, perché la sentenza di cui chiedeva la sospensione era già stata cassata con rinvio (sentenza n. 7056/2014); la successiva sentenza di rinvio, sfavorevole alla società, era ormai definitiva dopo la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione (sentenza n. 2395/2018) e del ricorso per revocazione (ordinanza n. 11131 del 19 aprile 2019). La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate 8.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia, che non si era difesa. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 373 c.p.c.

    contro il provvedimento adottato ex art. 373 cod. proc. civ., che respinge l'istanza di sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, non può essere proposto ricorso in sede di legittimità, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico -processuale

    Il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 373 c.p.c. è un provvedimento ordinatorio, privo di una decisione in senso tecnico-processuale, e non è quindi impugnabile con ricorso per cassazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, subordinatamente alla sua debenza.

Massime di principio

  • Il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, adottato ai sensi dell’art. 373 c.p.c., non è autonomamente ricorribile in Cassazione perché ha natura ordinatoria e non decide una questione in senso tecnico-processuale.
  • Anche a prescindere dall’inammissibilità del mezzo d’impugnazione, occorre un interesse attuale e concreto: se la sentenza di cui si chiedeva la sospensione è già stata cassata e il giudizio conseguente si è concluso con una decisione definitiva, l’inibitoria non può più procurare un’utilità e il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
  • La soccombenza comporta la condanna alle spese in favore della parte resistente costituita e difesa; non vi è statuizione sulle spese a favore della parte che non ha svolto attività difensiva.

Testo integrale

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