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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10486/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Agrigento aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per più reati unificati dal vincolo della continuazione. La pena era stata determinata sulla base del reato più grave di ricettazione, con aumenti per la continuazione anche per una contravvenzione in materia di armi e per il reato di cui all'art. 697 c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che l'aumento di pena applicato per il reato punito con pena alternativa (arresto o ammenda) fosse illegittimo e determinasse una pena illegale. La Corte rileva però che, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio di motivazione è quindi estraneo ai motivi consentiti. Nel merito, le doglianze sono ritenute manifestamente infondate perché l'aumento per continuazione su un reato satellite punito con pena alternativa può essere operato sulla sola pena detentiva del reato più grave, senza che ciò integri una pena illegale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione fosse proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha comunque osservato che la censura sull'aumento per continuazione era manifestamente infondata, poiché non vi era pena illegale: il giudice poteva applicare l'aumento sulla sola pena detentiva del reato più grave anche quando il reato satellite fosse punito con pena alternativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) impugnata nel caso concreto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, nelle ipotesi previste dalla novella, va trattato de plano

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 648 cod. pen.

    indicato come reato più grave, ricettazione, base della pena concordata

  • art. 23, comma 1, nn. 2 e 3, legge n. 110 del 1975

    indicato come reato satellite in continuazione, punito con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

  • art. 697 cod. pen.

    indicato come ulteriore reato satellite in continuazione, punito con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato per la motivazione della scelta dell'aumento sulla sola pena detentiva

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è più deducibile.
  • La mera censura sull'entità o sul criterio di determinazione dell'aumento per continuazione non integra, di per sé, illegalità della pena se il giudice si è mosso entro il perimetro legale della commisurazione.
  • Quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può applicare l'aumento per la continuazione su una sola delle pene previste per il reato più grave, motivando la scelta ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Non sussiste pena illegale solo perché l'aumento per continuazione sia stato operato sulla sola pena detentiva anziché anche sulla pena pecuniaria, se la legge consente quella modalità di determinazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

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