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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09676/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di ricostruire il reato originariamente contestato, ma emerge che la decisione impugnata aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo risulta che i motivi erano tre: il primo denunciava un vizio relativo alla notifica del decreto di citazione in appello al nuovo difensore, assunto come non avvenuta; gli altri due censuravano la decisione di merito nella parte in cui era stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestandone la corretta applicazione e la tenuta della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: il primo era manifestamente infondato, poiché la nomina del nuovo difensore era successiva alla rituale notifica effettuata al precedente difensore; gli altri due riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata nei giudizi di merito; in cassazione le censure sul punto sono state ritenute meramente riproduttive e quindi non idonee a scalfire la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, puntuale e giuridicamente corretta.
  • La questione relativa alla notifica del decreto di citazione al difensore va valutata in relazione alla titolarità del mandato difensivo al momento della notifica: se la nuova nomina interviene successivamente alla rituale notifica al precedente difensore, non sussiste il vizio denunciato.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando non evidenzi un effettivo vizio di legittimità della motivazione, ma si limiti a contestare nuovamente valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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