Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuante)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo erogato nel 1992 senza indicazione di un termine certo di restituzione. La creditrice otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma di denaro; il debitore proponeva opposizione eccependo la prescrizione del credito. Il Tribunale riteneva non prescritta la sorte capitale, ma prescritti gli interessi anteriori alla mora del 2010. In appello, invece, veniva accolto il gravame del debitore: la Corte territoriale affermava che, mancando un termine di restituzione, il creditore avrebbe dovuto adire il giudice per la fissazione del termine e che l'inerzia protrattasi per oltre un decennio faceva decorrere la prescrizione fin dalla conclusione del mutuo. La creditrice ricorreva per cassazione con sette motivi: con i primi tre contestava, sotto il profilo della violazione degli artt. 1375, 1817 e 2935 c.c., che la prescrizione potesse decorrere prima della fissazione giudiziale del termine, sostenendo di aver atteso in buona fede lo spontaneo adempimento, in considerazione dei rapporti di amicizia e delle rassicurazioni del debitore; con i motivi dal quarto al settimo deduceva la violazione degli artt. 2937, comma 3, c.c. e 346 c.p.c., l'omesso esame della rinuncia alla prescrizione, nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia, assumendo che la rinuncia alla prescrizione, fondata su fatti già acquisiti al processo, fosse rilevabile anche d'ufficio e non fosse soggetta a specifica riproposizione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi tre motivi, confermando il principio per cui, nel mutuo privo di termine di restituzione, la prescrizione del credito decorre dalla stipula perché il creditore può già agire per la fissazione del termine. Ha invece accolto i motivi dal quarto al sesto, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva considerato preclusa la questione della rinuncia alla prescrizione per mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. La Corte ha affermato che la rinuncia alla prescrizione integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello se i fatti sono già ritualmente acquisiti al processo e se la questione non sia stata già respinta in primo grado con decisione espressa o implicita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché esamini la rinuncia alla prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il settimo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che il creditore avesse confidato nella buona fede del debitore prima di rivolgersi al giudice; la Corte non ha accolto tale impostazione, ritenendo che la valutazione dei fatti prospettata mirasse a una nuova ricostruzione della vicenda concreta.
La Corte ribadisce che, in mancanza di termine di restituzione nel mutuo, il creditore può chiedere al giudice la fissazione del termine; tale facoltà consente la decorrenza della prescrizione già dalla stipula del mutuo.
La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel mutuo senza termine, l'esercizio del diritto non è impedito dal fatto che la prestazione non sia ancora esigibile, perché il creditore può adire il giudice per la fissazione del termine.
La rinuncia alla prescrizione è qualificata come eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio se i fatti sono già acquisiti al processo.
L'onere di riproposizione non riguarda le questioni rilevabili d'ufficio e non trattate in primo grado; non può quindi precludere l'esame della rinuncia alla prescrizione quando non sia stata decisa in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze che mirano solo a una diversa ricostruzione dei fatti non integrano violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata pronuncia sulla questione della rinuncia alla prescrizione può integrare nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; qui la rinuncia alla prescrizione era potenzialmente decisiva.
L'omessa pronuncia su una questione decisiva può determinare nullità della sentenza.
È richiamato come base per la domanda giudiziale di fissazione del termine di adempimento quando questo non sia stato determinato.
La Corte d'appello lo aveva applicato per ritenere decorso il termine ordinario di prescrizione dal 1992 al 2010-2011.
Nel primo grado era stato ritenuto prescritto il diritto agli interessi anteriori alla costituzione in mora nei limiti del termine quinquennale.
È la norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la memoria illustrativa.
È richiamato in connessione con il potere-dovere del giudice d'appello di rilevare d'ufficio le questioni non coperte da giudicato interno.
Massime di principio
- Nel mutuo privo di un termine di restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorre dalla stipula del contratto, perché il creditore può comunque attivarsi per ottenere la fissazione giudiziale del termine ai sensi dell'art. 1817 c.c.; non occorre attendere la concreta esigibilità della prestazione.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., è sufficiente che il titolare del diritto possa farlo valere in via giudiziale; l'assenza di un termine di adempimento non integra un impedimento giuridico idoneo a bloccare il decorso della prescrizione.
- La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa: tali doglianze appartengono al merito e sono inammissibili in cassazione.
- La rinuncia alla prescrizione costituisce eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio anche in appello, purché i fatti costitutivi siano già ritualmente acquisiti al processo.
- L'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda le sole eccezioni rilevabili a istanza di parte; non opera per le questioni rilevabili d'ufficio e non trattate in primo grado, salvo che siano state già respinte con statuizione espressa o implicita e si sia formato giudicato interno.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, quale la rinuncia alla prescrizione, può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la sua considerazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso della controversia.
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