Cassazione Penale, Ordinanza n. 29147/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a una imputata per la violazione dell'art. 116, commi 1, 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, con pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.500 di ammenda. In cassazione la difesa deduceva tre motivi: 1) violazione di legge per asserita omissione, nella copia notificata della sentenza impugnata, dell'indicazione del numero di registro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non deducibili in sede di legittimità, osservando che il primo era del tutto generico e non dimostrato, il secondo si limitava a reiterare le doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e il terzo riguardava una valutazione di merito sorretta da motivazione immune da vizi logici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, il secondo privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello e quindi meramente reiterativo delle censure già sollevate, e il terzo non sindacabile in cassazione perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e priva di vizi logici. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 1, 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
individuato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, ma non oggetto di specifica interpretazione nel merito in questa decisione
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta
richiamato per la sanzione di inammissibilità dei motivi non specifici o non deducibili
richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto frutto di valutazione di merito non censurabile se motivata in modo congruo
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza ragioni di esonero
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specificamente gli errori di diritto o i dati di fatto decisivi.
- L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato; la mera lamentela di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata dal confronto con la ratio decidendi, non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
- Le questioni di merito sulla responsabilità penale e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata le abbia esaminate con motivazione congrua e immune da vizi logici.
- La deduzione di un vizio relativo alla notificazione o alla copia della sentenza richiede allegazione e dimostrazione concreta del pregiudizio difensivo asseritamente subito; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29118/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29137/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29139/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29140/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29141/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29142/2026 del 31/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →