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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29147/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a una imputata per la violazione dell'art. 116, commi 1, 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992, con pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.500 di ammenda. In cassazione la difesa deduceva tre motivi: 1) violazione di legge per asserita omissione, nella copia notificata della sentenza impugnata, dell'indicazione del numero di registro; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non deducibili in sede di legittimità, osservando che il primo era del tutto generico e non dimostrato, il secondo si limitava a reiterare le doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e il terzo riguardava una valutazione di merito sorretta da motivazione immune da vizi logici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, il secondo privo di effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello e quindi meramente reiterativo delle censure già sollevate, e il terzo non sindacabile in cassazione perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e priva di vizi logici. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 1, 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    individuato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, ma non oggetto di specifica interpretazione nel merito in questa decisione

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato per la sanzione di inammissibilità dei motivi non specifici o non deducibili

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto frutto di valutazione di merito non censurabile se motivata in modo congruo

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza ragioni di esonero

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specificamente gli errori di diritto o i dati di fatto decisivi.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato; la mera lamentela di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata dal confronto con la ratio decidendi, non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
  • Le questioni di merito sulla responsabilità penale e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono sindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata le abbia esaminate con motivazione congrua e immune da vizi logici.
  • La deduzione di un vizio relativo alla notificazione o alla copia della sentenza richiede allegazione e dimostrazione concreta del pregiudizio difensivo asseritamente subito; in difetto, la censura è generica e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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