Cassazione Penale, Ordinanza n. 29272/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti di legittimità: la censura sollecitava una nuova valutazione del fatto e della prova, già compiutamente esaminati dalla Corte di appello con motivazione ritenuta logica e sufficiente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari nei confronti dell'imputata per il reato di falso nummario/ex art. 455 c.p. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputata con un unico motivo, con cui si contestava l'accertamento della responsabilità concorsuale, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità della ricostruzione alternativa, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esaustiva e coerente nel descrivere le ragioni dell'affermazione di responsabilità concorsuale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della configurabilità del reato ma si limita a registrare il titolo di responsabilità già accertato.
Applicato per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di motivi di ricorso, mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del fatto, della prova o della credibilità delle ricostruzioni alternative già vagliate dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata sorregge l'affermazione di responsabilità con motivazione esaustiva, coerente e non illogica, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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