Cassazione Penale, Sentenza n. 27537/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale di Bologna, emessa in sede di appello cautelare, che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il delitto di sequestro di persona a fini di estorsione in danno di una persona offesa, commesso il 28 giugno 2024. La difesa ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava vizi motivazionali e illogicità della decisione sulle esigenze cautelari: sosteneva che il tribunale avesse confuso il piano dei gravi indizi con quello cautelare, valorizzando indebitamente le modalità della condotta per desumerne una personalità negativa e un impulso all'arricchimento; contestava inoltre il richiamo al pericolo di fuga ex art. 274, lett. b), c.p.p., ritenendo illogico il riferimento al viaggio in Germania, ai rapporti all'estero, alla disponibilità di denaro e all'asserita inefficacia del braccialetto elettronico. Con il secondo motivo lamentava il mancato esame di tutti gli elementi difensivi dedotti in appello cautelare, sostenendo che il giudice si fosse limitato a rigettare l'istanza richiamando soprattutto la sola durata della custodia già sofferta, senza confrontarsi compiutamente con le ragioni dell'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che l'ordinanza impugnata era congruamente motivata sia sul giudizio di negativa personalità e pericolosità dell'indagato, desunta dalla ideazione ed esecuzione del sequestro con capacità di gestione di persone sul territorio russo e dalla condotta violenta e pervicace antecedente, contestuale e successiva al fatto, sia sul pericolo di fuga, logicamente tratto dallo spostamento in Germania, dal successivo rientro in Italia, dalla disponibilità di denaro, dai legami e dalle capacità comunicative criptate. Ha inoltre rilevato che il tribunale aveva affrontato in modo coerente e esaustivo le principali censure difensive, spiegando anche perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non fossero idonei a contenere le esigenze cautelari. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con ordine di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il pericolo di fuga può essere desunto da plurimi elementi fattuali concreti, valorizzati in modo unitario e logico.
Le esigenze cautelari possono essere fondate su elementi indicativi della personalità e della pericolosità dell'indagato, purché sorretti da motivazione non apparente.
La Corte richiama la doppia presunzione applicabile alla custodia cautelare per i reati più gravi, ritenendo che gli elementi difensivi non l'abbiano superata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto.
Massime di principio
- In sede di ricorso avverso misure cautelari personali, la censura sulla motivazione è infondata quando il giudice del merito cautelare abbia dato conto, con argomentazione logica e non contraddittoria, degli elementi posti a base sia dei gravi indizi sia delle esigenze cautelari.
- Il pericolo di fuga può essere accertato mediante una valutazione complessiva di dati fattuali eterogenei, quali spostamenti all'estero, disponibilità di risorse economiche, legami e appoggi fuori dal territorio nazionale e capacità di eludere controlli comunicativi.
- Ai fini dell'art. 274 c.p.p. è legittimo valorizzare la condotta antecedente, concomitante e successiva al fatto per desumere la pericolosità dell'indagato e la sua capacità di sottrarsi alle conseguenze del reato.
- La sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, può essere negata quando il giudice spieghi perché tale misura non sia idonea a neutralizzare concretamente le esigenze cautelari ritenute attuali.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice cautelare se quest'ultimo abbia effettivamente esaminato i principali motivi difensivi e li abbia superati con motivazione coerente.
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