Cassazione Civile, Ordinanza n. 13291/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, che aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni Modello 730 presentate per un'annualità d'imposta, si è visto iscrivere a ruolo dall'amministrazione finanziaria somme corrispondenti all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti ai contribuenti, ritenendo infedele il visto. Impugnate le cartelle di pagamento, il ricorrente ha dedotto: (i) l'applicazione del favor rei in ragione della modifica normativa del 2019, che avrebbe comportato una sanzione ridotta al 30% della maggiore imposta; (ii) l'incompetenza dell'ufficio che aveva curato l'iscrizione a ruolo, poiché la competenza sarebbe spettata alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; (iii) il difetto di legittimazione passiva. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale del professionista, affermando la debenza anche di imposta e interessi. In cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione soprattutto per violazione della disciplina sulla competenza dell'ufficio competente e, in via subordinata, per le ulteriori questioni sulla quantificazione e sulla legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha affermato che, per le violazioni relative a visto di conformità infedele, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore e che tale competenza è funzionale e inderogabile. Poiché nel caso concreto l'iscrizione a ruolo era stata effettuata da un ufficio provinciale incompetente, gli atti impugnati sono stati considerati illegittimi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi del professionista e ha compensato le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore ed è inderogabile, con illegittimità dell'atto compiuto dall'ufficio incompetente.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il procedimento di controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti assistiti, a valle del quale sono stati formati i ruoli contestati.
d.m. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13
È richiamato per individuare le dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità tipiche del CAAF cui si riferisce la disciplina del visto di conformità.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È invocato dal ricorrente in relazione al principio del favor rei per sostenere l'applicazione della disciplina più favorevole.
art. 7 CEDU
È richiamato dal ricorrente a sostegno della natura sanzionatoria della pretesa e dell'applicazione della disciplina più favorevole.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla legittimità della pretesa e della sua quantificazione.
È il parametro processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/atto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni e pretesa tributaria connessa al rilascio di un visto di conformità infedele, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta in via funzionale e inderogabile alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.
- L'atto di iscrizione a ruolo emesso da un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello funzionalmente competente è illegittimo e travolge le successive cartelle di pagamento.
- Quando la censura sulla competenza dell'ufficio è fondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi.
- L'accoglimento del motivo fondato sulla nullità per incompetenza dell'ufficio assorbe le ulteriori doglianze relative alla quantificazione della pretesa e alla legittimazione passiva.
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