Cassazione Civile, Ordinanza n. 19991/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un precetto notificato per il pagamento di Euro 23.349,17, intimato in forza di due precedenti sentenze del Tribunale di Milano. La società debitrice e la sua legale rappresentante hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale, poi respinta; la Corte d’appello ha confermato il rigetto. Avverso la sentenza d’appello è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dopo la fissazione dell’adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo volto alla definizione bonaria e tombale della controversia e alla compensazione delle spese. La controricorrente non ha aderito espressamente alla rinuncia, né ha formulato osservazioni sulla transazione o sulle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenuta regolare, e ha dichiarato l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Nonostante mancasse l’accettazione espressa della controparte, la rinuncia ha prodotto effetti processuali, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. In conseguenza della rinuncia e della mancata opposizione della controricorrente, la Corte ha anche disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
opposizione ex art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell’opposizione al precetto proposta dal debitore esecutato.
dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché fa venir meno l’interesse a proseguire il giudizio di legittimità.
art. 390, ult. comma, c.p.c. novellato
la rinuncia deve essere regolarmente comunicata alla controparte secondo la disciplina vigente; la mancata osservazione della controricorrente ha rilevato ai fini della compensazione delle spese.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
applicabile in questo procedimento giusta l’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
norma transitoria che rende applicabile la disciplina novellata della rinuncia nel procedimento di cassazione.
art. 1, comma 380, lett. a), L. n. 197/2022
come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), L. n. 197/2022
richiamata come modifica normativa che incide sulla disciplina processuale applicabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata e comunicata, produce l’estinzione del processo anche in mancanza di accettazione espressa del controricorrente, perché determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In presenza di una rinuncia al ricorso collegata a una transazione tra le parti e in assenza di osservazioni della controparte, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica all’estinzione del processo per rinuncia, poiché la norma è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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