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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00650/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo della somma di euro 15.000 rinvenuta il 25/03/2025 presso l'abitazione del De Marco. Il ricorrente deduce: (i) errore di diritto e motivazione apparente quanto al requisito del periculum in mora, non affrontato autonomamente dal giudice del riesame; (ii) omissione di valutazione delle allegazioni difensive, in particolare della capacità di risparmio del De Marco (titolare di impresa artigiana) e della ragionevolezza temporale, prospettando altresì che il sequestro sarebbe più coerente con una confisca estesa ex art.240-bis cod.pen. piuttosto che con una confisca diretta del profitto del reato contestato (ricettazione del 6/4/2022).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la qualificazione del sequestro come vincolo funzionale alla confisca diretta del profitto era incongrua: il denaro rinvenuto è stato trovato circa tre anni dopo il fatto contestato e non è stato dimostrato un nesso causale che ne colleghi la provenienza direttamente al reato di ricettazione. Pertanto il provvedimento, ove interpretato come finalizzato a confisca diretta, mancava di fondamento; al più il sequestro poteva essere inquadrato come finalizzato alla confisca estesa ex art.240-bis. La decisione impugnata è risultata priva di adeguata motivazione sulle allegazioni difensive (capacità di risparmio, ragionevolezza temporale) e affetta da errata qualificazione della tipologia di sequestro. Esito: annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, sezione competente.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla misura del sequestro preventivo: utilizzata come regima procedurale per il sequestro cautelare disposto sia dal GIP che dal riesame

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Richiamata nella valutazione della confisca del profitto del reato; la Corte richiama la necessità del nesso causale per qualificare una confisca come diretta

  • art. 240-bis, cod. pen.

    La Corte ritiene più coerente, alla luce dei fatti, un inquadramento del sequestro come finalizzato alla confisca allargata/estesa; tale configurazione richiede motivazione specifica sulla sproporzione e sulla prova dell'origine lecita del patrimonio

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Del reato contestato come base fattuale dell'azione: la ricostruzione del reato (6/4/2022) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che la somma sequestrata nel 2025 sia profitto diretto del reato

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (aggravante mafia)

    Aggravante contestata che incide sulla qualificazione del fatto come reato-spia ai fini della confisca estesa

  • Sent. Sez. Un. n.13783, 26/09/2024 (ric. Massini)

    Richiamata per il principio che la confisca diretta di somme di denaro è ammissibile solo se è provata la derivazione causale del bene rispetto al reato; in mancanza, la limitazione deve essere considerata confisca per equivalente

  • Corte Cost. n.33/2018

    Citata come riferimento ai limiti e alle precisazioni sull'applicazione della confisca per reati-spia nel contesto della confisca estesa

  • Sez. Un. 2021 (ric. Ellade)

    Riferimento richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e periculum in mora (principio della necessità di motivare autonomamente i presupposti della misura cautelare)

Massime di principio

  • Per qualificare una confisca come "diretta" su somme di denaro è necessaria la prova di un nesso causale diretto tra il reato e la somma rinvenuta; l'assenza di tale prova rende impropria la confisca diretta
  • Se la somma rinvenuta è temporalmente distante dal fatto contestato e non risulta dimostrato che sia rimasta nella disponibilità dell'indagato, il sequestro può al più essere considerato finalizzato alla confisca estesa (art.240-bis), con l'onere per il giudice di motivare specificamente la sproporzione e le ragioni del vincolo
  • Nel giudizio di merito il Tribunale deve valutare e motivare compiutamente le allegazioni difensive relative alla capacità di risparmio, alla prova di legittima provenienza del denaro e alla ragionevolezza temporale; la semplice affermazione di inadeguatezza della documentazione difensiva non è sufficiente
  • La qualificazione giuridica del sequestro (diretto vs esteso) è determinante per l'ambito della motivazione: un errore in tale qualificazione viziando l'iter argomentativo può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio
  • Il requisito del periculum in mora deve essere affrontato e motivato in modo autonomo dal giudice del riesame; la motivazione meramente apparente o trasferita senza analisi autonoma può integrare vizio di motivazione
  • In casi simili il ricorrente deve documentare con elementi concreti la fonte lecita del denaro (documenti contabili, giustificativi di incassi, prove di spesa/riscossione) e la capacità di risparmio per contrastare un sequestro finalizzato alla confisca estesa
  • Quando il provvedimento cautelare non distingue correttamente la natura del sequestro e non affronta le obiezioni difensive rilevanti, la via del ricorso per cassazione può condurre all'annullamento e al rinvio per un nuovo esame motivato

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