Cassazione Penale, Sentenza n. 00650/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo della somma di euro 15.000 rinvenuta il 25/03/2025 presso l'abitazione del De Marco. Il ricorrente deduce: (i) errore di diritto e motivazione apparente quanto al requisito del periculum in mora, non affrontato autonomamente dal giudice del riesame; (ii) omissione di valutazione delle allegazioni difensive, in particolare della capacità di risparmio del De Marco (titolare di impresa artigiana) e della ragionevolezza temporale, prospettando altresì che il sequestro sarebbe più coerente con una confisca estesa ex art.240-bis cod.pen. piuttosto che con una confisca diretta del profitto del reato contestato (ricettazione del 6/4/2022).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la qualificazione del sequestro come vincolo funzionale alla confisca diretta del profitto era incongrua: il denaro rinvenuto è stato trovato circa tre anni dopo il fatto contestato e non è stato dimostrato un nesso causale che ne colleghi la provenienza direttamente al reato di ricettazione. Pertanto il provvedimento, ove interpretato come finalizzato a confisca diretta, mancava di fondamento; al più il sequestro poteva essere inquadrato come finalizzato alla confisca estesa ex art.240-bis. La decisione impugnata è risultata priva di adeguata motivazione sulle allegazioni difensive (capacità di risparmio, ragionevolezza temporale) e affetta da errata qualificazione della tipologia di sequestro. Esito: annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, sezione competente.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla misura del sequestro preventivo: utilizzata come regima procedurale per il sequestro cautelare disposto sia dal GIP che dal riesame
Richiamata nella valutazione della confisca del profitto del reato; la Corte richiama la necessità del nesso causale per qualificare una confisca come diretta
La Corte ritiene più coerente, alla luce dei fatti, un inquadramento del sequestro come finalizzato alla confisca allargata/estesa; tale configurazione richiede motivazione specifica sulla sproporzione e sulla prova dell'origine lecita del patrimonio
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Del reato contestato come base fattuale dell'azione: la ricostruzione del reato (6/4/2022) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che la somma sequestrata nel 2025 sia profitto diretto del reato
art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (aggravante mafia)
Aggravante contestata che incide sulla qualificazione del fatto come reato-spia ai fini della confisca estesa
Sent. Sez. Un. n.13783, 26/09/2024 (ric. Massini)
Richiamata per il principio che la confisca diretta di somme di denaro è ammissibile solo se è provata la derivazione causale del bene rispetto al reato; in mancanza, la limitazione deve essere considerata confisca per equivalente
Corte Cost. n.33/2018
Citata come riferimento ai limiti e alle precisazioni sull'applicazione della confisca per reati-spia nel contesto della confisca estesa
Sez. Un. 2021 (ric. Ellade)
Riferimento richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e periculum in mora (principio della necessità di motivare autonomamente i presupposti della misura cautelare)
Massime di principio
- Per qualificare una confisca come "diretta" su somme di denaro è necessaria la prova di un nesso causale diretto tra il reato e la somma rinvenuta; l'assenza di tale prova rende impropria la confisca diretta
- Se la somma rinvenuta è temporalmente distante dal fatto contestato e non risulta dimostrato che sia rimasta nella disponibilità dell'indagato, il sequestro può al più essere considerato finalizzato alla confisca estesa (art.240-bis), con l'onere per il giudice di motivare specificamente la sproporzione e le ragioni del vincolo
- Nel giudizio di merito il Tribunale deve valutare e motivare compiutamente le allegazioni difensive relative alla capacità di risparmio, alla prova di legittima provenienza del denaro e alla ragionevolezza temporale; la semplice affermazione di inadeguatezza della documentazione difensiva non è sufficiente
- La qualificazione giuridica del sequestro (diretto vs esteso) è determinante per l'ambito della motivazione: un errore in tale qualificazione viziando l'iter argomentativo può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio
- Il requisito del periculum in mora deve essere affrontato e motivato in modo autonomo dal giudice del riesame; la motivazione meramente apparente o trasferita senza analisi autonoma può integrare vizio di motivazione
- In casi simili il ricorrente deve documentare con elementi concreti la fonte lecita del denaro (documenti contabili, giustificativi di incassi, prove di spesa/riscossione) e la capacità di risparmio per contrastare un sequestro finalizzato alla confisca estesa
- Quando il provvedimento cautelare non distingue correttamente la natura del sequestro e non affronta le obiezioni difensive rilevanti, la via del ricorso per cassazione può condurre all'annullamento e al rinvio per un nuovo esame motivato
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