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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2186/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato la custodia in carcere per Massimo Russo, gli arresti domiciliari per Fabiana Russo e aveva trasformato la custodia in carcere di Angelo Immormino in arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le doglianze erano incentrate su: (a) presunta carenza dei gravi indizi in ordine a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con richiesta di riclassificazione al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (traffico di modesta entità); (b) contestazione della sussistenza della aggravante dell'associazione armata e della valutazione di intercettazioni e videoriprese riguardanti Massimo Russo; (c) contestazione della gravosità indiziaria riguardo a Immormino e critica della valorizzazione di rapporti familiari/affettivi quali elementi indiziari per Fabiana Russo; (d) eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di due anni previsto dall'art. 407 c.p.p., per presunta tardiva iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. dopo le dichiarazioni del collaboratore Balsamo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure difensive fossero prevalentemente generiche o costituite da mera rivalutazione dei fatti e degli indizi, senza indicare violazioni specifiche di norme o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale e il riesame hanno adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base di un compendio indiziario articolato (dichiarazioni dei collaboratori, videoriprese, intercettazioni, sequestri). Quanto all'aggravante dell'associazione armata, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai Russo in ragione della prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione e della consapevolezza dei partecipi, richiamando orientamenti di legittimità. Sulla questione della tardiva iscrizione nel registro e della conseguente inutilizzabilità degli atti, la Corte ha ricordato che eventuali differimenti nella iscrizione non producono automaticamente effetti sulla utilizzabilità degli atti ai fini del termine di cui all'art. 407 c.p.p., rinviando a precedenti di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia sufficiente e logica rispetto ai requisiti per la misura cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla gravita indiziaria; la Corte ha ritenuto non fondate le obiezioni sulla valutazione degli indizi, trattandosi di apprezzamento di merito correttamente motivato

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di adeguatezza della custodia cautelare; la Corte ha confermato che la scelta della misura era supportata dalla complessiva prova indiziaria e dalle esigenze cautelari

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 2, 3, 4, 6)

    Elemento centrale: la Corte ha rigettato la richiesta di riclassificazione al comma 6 per uso di spaccio di modesta entità, ritenendo provata la struttura associativa 'imprenditoriale' e ha confermato l'applicabilità dell’aggravante dell’associazione armata quando sussiste la prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte dell'associazione

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Riferito alla iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato: la Corte ha osservato che eventuali ritardi od omissioni nella iscrizione non incidono automaticamente sulla utilizzabilità degli atti ai fini dell'art. 407 c.p.p., pur potendo integrare profili di responsabilità disciplinare o penale del PM

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per eccepire l’inefficacia degli atti oltre il termine di 2 anni; la Corte ha ritenuto tale doglianza generica e priva di incidenza poiché la decorrenza del termine non può essere alterata dal giudice in modo difforme rispetto alla normativa e alla giurisprudenza richiamata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 34475 del 23/06/2011 (Valastro)

    Richiamata dalla difesa per sostenere che il caso potesse rientrare nel comma 6 dell'art. 74; la Corte ha ritenuto tale rilievo generico e non convincente rispetto alla motivazione contraria dei giudici di merito

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021 (Borracino)

    Citata dalla Corte quale parametro per l’attribuzione dell’aggravante dell’associazione armata: serve almeno prevedibilità concreta della disponibilità di armi e consapevolezza dei partecipi

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018 (Ludovisi)

    Richiamata in tema di effetti del ritardo di iscrizione nel registro delle notizie di reato: ritardi abnormi possono avere rilievo disciplinare ma non incidono automaticamente sulla utilizzabilità degli atti ai fini dell'art. 407 c.p.p.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari che si limitano a contestare la valutazione dei fatti o a proporre una diversa lettura delle prove sono spesso inammissibili: occorre indicare violazioni specifiche di norme o manifesta illogicità della motivazione
  • Per l’aggravante dell’associazione armata non è necessario che ogni partecipante abbia materialmente detenuto le armi: può essere sufficiente la prevedibilità concreta della disponibilità di armi da parte dell’associazione e la consapevolezza dei partecipi
  • Il collegamento familiare o affettivo, da solo, non basta per provare la partecipazione associativa, ma se integrato da intercettazioni, videoriprese, sequestri e comportamenti concreti può contribuire a configurare la gravita indiziaria
  • Le contestazioni sulla utilizzabilità degli atti per eventuali ritardi nell'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. richiedono specificità fattuale e giuridica: la giurisprudenza tende a non estendere automaticamente effetti invalidanti sulla utilizzabilità degli atti, pur lasciando aperti profili di responsabilità del PM
  • Quando la decisione di merito espone un compendio indiziario articolato (collaboratori, intercettazioni, videoriprese, sequestri), il riesame e la cassazione richiederanno elementi specifici per sovvertire la valutazione della gravita indiziaria

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