Cassazione Penale, Sentenza n. 41798/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi: (1) il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia sostenendo la mancata o contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (contesta che la Corte abbia richiesto un dolo quasi specifico anziché il dolo generico), rilevando che le omissioni riguardavano libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) e si collocavano nei diciotto mesi precedenti il fallimento; (2) Andrea Moretti deduce due motivi: violazione dell'art. 7, comma 4-ter, decreto-legge n. 357/1994 (sostenendo che le scritture erano conservate su supporto informatico e pertanto regolari) e vizio di motivazione rispetto al rilievo attribuito alla ricevuta di deposito generica rilasciata dalla cancelleria e ad altre risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i due motivi proposti da Moretti (ritenendo generico e non fondato il primo, e logicamente motivato il rigetto del secondo) e ha ritenuto infondato il ricorso del Procuratore generale. In particolare la Corte ha confermato che: la disposizione sull'uso di supporti informatici (art. 7, comma 4-ter d.l. 357/1994) assimila il supporto magnetico a quello cartaceo solo se i dati risultano aggiornati e stampabili su richiesta, ma non esclude la valutazione di incompletezze o irregolarità; la ricevuta di deposito non prova di per sé la regolarità delle scritture; la Corte territoriale ha logicamente ritenuto l'incompletezza/irregolarità delle scritture sulla base della relazione del curatore e del comportamento probatorio dell'imputato. Quanto al profilo sostanziale, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente escluso il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, motivando adeguatamente perché le irregolarità, limitate temporalmente e non accompagnate da ulteriori indici di fraudolenza patrimoniale, non dimostravano la coscienza e volontà dell'imputato di impedire la ricostruzione del patrimonio. Conseguentemente il ricorso del Procuratore generale è stato respinto; Moretti ha visto dichiarare inammissibili i suoi motivi ma la sentenza impugnata è stata sostanzialmente confermata; Moretti è condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla bancarotta fraudolenta documentale distingue due fattispecie alternative: sottrazione/distruzione dei libri (che richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio/movimento degli affari (che richiede dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione).
art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942
La bancarotta semplice documentale può essere integrata anche per condotte di omissione o negligenza nella tenuta delle scritture; l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa (diverso dal dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale).
art. 7, comma 4-ter, decreto-legge n. 357 del 1994
Le scritture contabili registrate su supporto informatico sono assimilate a quelle cartacee purché siano aggiornate e stampabili su richiesta degli organi competenti e in loro presenza; tale previsione non esonera dall'onere di dimostrare la completezza e regolarita' dei dati contabili.
Stabilisce l'obbligo di redigere l'inventario annuale; l'obbligo sussiste a prescindere dall'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA nei singoli esercizi.
La relazione del curatore fallimentare costituisce elemento probatorio rilevante per la valutazione dello stato delle scritture contabili e delle anomalie riscontrate.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00 per il ricorso inammissibile dell'imputato.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario distinguere chiaramente tra la fattispecie di sottrazione/distruzione (dolo specifico) e la fattispecie della tenuta tale da impedire la ricostruzione del patrimonio (dolo generico). Non basta il mero stato delle scritture: l'accusa deve provare la consapevolezza e volontà dell'agente di impedire la ricostruzione.
- La conservazione su supporto informatico, ai sensi dell'art. 7, comma 4-ter d.l. 357/1994, vale a condizione che i dati siano aggiornati e stampabili su richiesta; la prova del deposito o della ricevuta non prova automaticamente la regolarità e completezza delle scritture.
- La ricevuta di deposito rilasciata dalla cancelleria è prova dell'avvenuto deposito ma non della regolarità intrinseca delle scritture: la completezza va verificata con altri elementi (relazioni del curatore, accertamenti, comportamenti dell'imputato).
- Omissioni contabili temporaneamente limitate e non accompagnate da altri indici di distrazione o misure patrimoniali fraudolente possono integrare al più responsabilità per bancarotta semplice; per ritenere la fraudolenza documentale la motivazione deve essere particolarmente rigorosa e spiegare perché le carenze provano la coscienza e volontà di impedire la ricostruzione.
- Il comportamento processuale dell'imputato (es. incapacità di giustificare le incompletezze quando visionate insieme al curatore) può essere valutato come elemento indiziario e talvolta come implicita ammissione delle carenze contabili.
- In sede di cassazione i motivi generici o che non colgono la ratio della decisione di merito possono essere dichiarati inammissibili: le impugnazioni devono essere specifiche e ben fondate.
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