Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08998/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare iniziata con pignoramento di due immobili di proprietà di una società debitrice. Dopo la sospensione dell'esecuzione, la terza detentrice degli immobili, che li aveva concessi in locazione a terzi, chiese la restituzione dei canoni di locazione già riscossi dal custode giudiziario. Il giudice dell'esecuzione accolse l'istanza e il tribunale, nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. promosso dalla creditrice procedente, confermò la decisione ritenendo che la terza detentrice, pur non proprietaria, potesse validamente locare i beni e riscuoterne i canoni, e che l'art. 2912 c.c. comprendesse solo i frutti civili dovuti al debitore esecutato, non quelli riscossi da terzi estranei alla procedura. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 820 e 2912 c.c. e degli artt. 65 e 560 c.p.c., sostenendo che, una volta eseguito il pignoramento, i canoni di locazione dei beni pignorati rientrano comunque nell'oggetto del vincolo e che la locazione del terzo, pur valida tra le parti, è inopponibile al creditore pignorante. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale sulle spese di lite. La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo erronea la decisione di merito sotto due profili: la mera sospensione dell'esecuzione non autorizza la restituzione di somme già percepite dal custode; inoltre il giudice di merito non aveva verificato se la terza detentrice avesse un titolo di detenzione valido e opponibile ai creditori, condizione necessaria per legittimarla a disporre del godimento del bene e a trattenere i canoni. La Corte ha precisato che il contratto di locazione concluso dal non proprietario può essere valido, ma la sua opponibilità dipende dall'opponibilità del titolo di detenzione del locatore non dominus; in difetto, il terzo deve corrispondere alla procedura una somma periodica a titolo di canone o di indennità di occupazione, poiché i frutti civili del bene pignorato rientrano nell'oggetto del pignoramento. La sentenza impugnata è stata cassata con decisione nel merito: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata accolta e il decreto del giudice dell'esecuzione del 2.11.2015 è stato annullato. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito; le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della creditrice procedente, cassato la sentenza del Tribunale di Roma e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta contro il decreto del giudice dell'esecuzione del 2.11.2015, annullandolo come illegittimo. Ha ritenuto che la sospensione dell'esecuzione non potesse comportare la restituzione al terzo dei canoni già riscossi dal custode e che, in mancanza di verifica di un titolo di detenzione opponibile, il terzo detentore non fosse legittimato a trattenere i canoni né a pretenderne la restituzione. Il ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 820 c.c.

    Richiamato per sostenere che i canoni di locazione rientrano tra i frutti civili; la Corte lo considera nel quadro della disciplina dei frutti del bene pignorato.

  • art. 2912 c.c.

    Il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata; quindi il vincolo si estende ai canoni maturati dopo il pignoramento e, se il terzo non ha titolo opponibile, anche alle utilità economiche sostitutive del godimento del bene.

  • art. 65 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è centrale nella ratio decidendi della Corte.

  • art. 560 c.p.c.

    Regola gli atti di gestione e di disposizione del bene pignorato e l'ordine di liberazione; la Corte afferma che il potere del giudice dell'esecuzione e del custode dipende dall'opponibilità del titolo di detenzione del terzo.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento con cui è stato impugnato il decreto del giudice dell'esecuzione; la Corte decide la controversia sulla legittimità dell'atto opposto.

  • art. 618 c.p.c.

    Rilevato come base del provvedimento del giudice dell'esecuzione e del successivo sviluppo del giudizio di opposizione.

  • art. 624 c.p.c.

    La sospensione dell'esecuzione per gravi motivi ha natura conservativa e non produce l'effetto di travolgere gli atti già compiuti; impedisce la progressione della procedura, non la restituzione automatica di somme già acquisite.

  • art. 624 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che l'effetto anticipatorio pieno della sospensione si collega alla mancata introduzione del giudizio di merito e all'estinzione della procedura.

  • art. 626 c.p.c.

    La sospensione impedisce gli atti esecutivi volti alla progressione della procedura, ma non gli atti conservativi o di gestione; non consente però di ordinare la restituzione dei canoni già riscossi dal custode.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Citato come base del reclamo deciso dal collegio, da cui è derivata la sospensione dell'esecuzione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità per difetto dei requisiti di contenuto-forma sono state respinte perché il ricorso conteneva una sufficiente esposizione dei fatti, delle censure e la localizzazione dei documenti rilevanti.

  • art. 369 c.p.c.

    Respinta l'eccezione di improcedibilità collegata alla dedotta mancanza di deposito documentale, poiché non necessario ai fini della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare che il locatore deve garantire il pacifico godimento della cosa; la Corte precisa però che ciò rileva solo nei rapporti locatore-conduttore.

  • art. 559 c.p.c.

    Il debitore esecutato è custode ex lege del bene pignorato; la Corte lo richiama nel discorso sulla percezione dei canoni.

  • art. 559 c.p.c.

    Il giudice dell'esecuzione può sostituire il custode; richiamato in relazione alla gestione del bene e alla possibilità di autorizzare vicende negoziali.

Massime di principio

  • In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il divieto di compiere atti esecutivi riguarda gli atti funzionali alla progressione della procedura, mentre restano possibili gli atti conservativi o di gestione; la sospensione non consente, di regola, di eliminare gli effetti di atti già compiuti, come l'incasso dei canoni da parte del custode.
  • In materia di pignoramento immobiliare, i frutti civili del bene pignorato rientrano nell'oggetto del pignoramento; dal momento del pignoramento la legittimazione a percepirli spetta al custode, non al locatore esecutato o al terzo, salvo che quest'ultimo dimostri un titolo di detenzione e di disposizione opponibile alla procedura.
  • Il contratto di locazione stipulato dal non proprietario è in linea di principio valido tra le parti, ma è opponibile alla procedura solo nei limiti in cui sia opponibile il titolo di detenzione del locatore non dominus; in difetto, il terzo non può pretendere di trattenere i canoni senza corrispondere alla procedura un corrispettivo per il godimento del bene.
  • Quando il terzo occupa o dispone del bene pignorato senza titolo opponibile, la procedura può ottenere l'immediata disponibilità del bene mediante gli strumenti esecutivi previsti e, in alternativa o in aggiunta, può pretendere un'indennità di occupazione o un corrispettivo equivalente al godimento sottratto.
  • L'ordinanza o il decreto del giudice dell'esecuzione che disponga la restituzione di canoni o somme relative al bene pignorato richiede una previa verifica dell'opponibilità del titolo del terzo e dell'eventuale subentro della procedura nel rapporto di locazione; in mancanza di tale verifica, il provvedimento è illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.