Cassazione Penale, Sentenza n. 8520/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 23/07/2021 che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni avanzata dalla ricorrente, terza interessata, posti a sequestro preventivo per equivalente ai sensi degli artt.321 c.p.p. e 240‑bis c.p. relativi a somme, conti e beni intestati al marito CRIACO Francesco e ai familiari per un importo pari a €60.354,29. La ricorrente deduceva che i beni sequestrati erano di sua proprietà personale e non nella disponibilità del marito, che erano stati trascurati ai fini del calcolo dei redditi alcuni aiuti economici familiari e un finanziamento, e contestava i criteri adottati per il confronto tra entrate e spese familiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione logica e puntuale, avendo tenuto conto delle investigazioni finanziarie che hanno dimostrato la co‑disponibilità dei beni formalmente intestati alla ricorrente da parte del marito. La Cassazione ha ricordato che, in sede di impugnazione di misure cautelari reali, il controllo è limitato a profili di legittimità e motivazione e non alla valutazione di merito degli elementi di prova; le censure della ricorrente sono state ritenute generiche e congetturali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il sequestro preventivo in materia penale e le misure cautelari reali; richiamata per il potere di adottare provvedimenti volti a conservare la disponibilità di beni rilevanti ai fini del procedimento
Prevede il sequestro per equivalente estendibile a beni anche di terzi quando sussistano elementi che dimostrino che le entrate dell'indagato non trovano giustificazione; consente il sequestro di beni di legittima provenienza per un valore equivalente alle entrate non giustificate
art.12 sexies D.L. 306/92 (richiamato)
Disposizione normativa previgente confluita nell'art.240‑bis c.p.; concernente l'accertamento di illecita accumulazione e l'estensione del sequestro ai beni intestati a terzi in presenza di indizi di simulazione
Norma procedurale richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alla condanna per spese e sanzione pecuniaria quando non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità citata
"sez.V, 12.2.1999, Rubino e altri, Rv.212883; sez.6, 21.1.2009, P.G. in proc.Vespoli, Rv.242916; sez.1, n.6821 del 31.1.2012, Chiesi, Rv.252430; sez.3, n.34751 del 11.4.2017, Gazza, Rv.270543; Corte Cost. sent. n.186 del 13.6.2000"
Richiami giurisprudenziali usati per precisare i limiti del sindacato in sede di cassazione sulle misure cautelari reali: controllo limitato a profili di legittimità e motivazione, non alla valutazione di fondatezza delle prove, e regole sull'onere delle spese in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il sequestro per equivalente (art.240‑bis c.p.) può riguardare anche beni formalmente intestati a terzi quando dalle indagini finanziarie emerga la co‑disponibilità o la simulazione dell'intestazione; la titolarità formale non esclude automaticamente il sequestro
- In materia di misure cautelari reali il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di legittimità e alla verifica della motivazione: non è consentito un esame di merito sulla fondatezza delle risultanze probatorie
- L'onere di dimostrare la intestazione simulata è dell'accusa, ma può essere assolto mediante indagini patrimoniali e finanziarie dettagliate; il terzo deve fornire prove concrete e specifiche per confutare tali risultanze
- Controbilanciamenti come sporadici aiuti familiari o contributi occasionali sono di regola irrilevanti se non documentati e non idonei a spiegare in modo credibile differenze significative tra entrate e spese
- Le impugnazioni generiche o meramente assertive, prive di documentazione o di specifiche deduzioni tecniche sui criteri di calcolo, sono destinate all'inammissibilità
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenze soggettive/di forma o per mancanza di prova dell'errore, è possibile la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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