Cassazione Civile, Ordinanza n. 34061/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che, quindi, non vi era prova di una valida conoscenza dell’atto; con il secondo ha censurato il mancato rilievo dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorrente contestava la decorrenza del termine per l’opposizione e la conseguente declaratoria di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la mancanza nell’impugnazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da sola a determinare l’inammissibilità. Ha inoltre osservato che, anche nel merito, le censure erano infondate/inammissibili perché il provvedimento poteva considerarsi comunicato in forma equipollente mediante annotazione "a visto PM", idonea a determinare l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Il Tribunale aveva inoltre accertato che la Procura non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile e che, comunque, l’opposizione proposta quasi due anni dopo era tardiva sia rispetto al termine di 30 giorni sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, senza condanna alle spese.
Norme richiamate
proposta del relatore e definizione camerale
consente la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato quando il ricorso è ritenuto inammissibile
combinato-disposto con l'art. 702 bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche con forme equipollenti purché assicurino effettiva conoscenza
combinato-disposto con l'art. 136 c.p.c.
richiamato come parametro per le modalità di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario
si applica a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non comunicati o notificati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L’atto di comunicazione di un provvedimento può essere soddisfatto anche mediante modalità equipollenti, purché sia raggiunta la effettiva conoscenza del destinatario; la forma non è decisiva se il contenuto è comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
- Quando l’impugnazione è soggetta a termine breve decorrente dalla comunicazione/conoscenza del provvedimento, la parte che contesta la tardività deve provare l’assenza di conoscenza o la sopravvenuta conoscenza non imputabile, non potendo limitarsi a dedurre carenze organizzative interne.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica, in via generale, ai provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio, anche ove non siano stati notificati o comunicati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
- Le difficoltà organizzative dell’ufficio non valgono, di per sé, a escludere la conoscibilità del provvedimento già entrato nella sfera del destinatario, trattandosi di inconvenienti di mero fatto irrilevanti ai fini della decorrenza del termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →