Cassazione Penale, Sentenza n. 50675/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione di sostanza stupefacente (cocaina) e resistenza a pubblico ufficiale; il ricorrente deduceva vizi di motivazione per omessa, contraddittoria e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità solo sul dato quantitativo della sostanza senza considerare ricostruzioni alternative e senza accertare la finalizzazione alla cessione. Inoltre contestava la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la Corte avesse escluso la lieve entità in base a dati quantitativi/qualitativi e modalità del fatto senza valutare altri indici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi, e ha confermato la valutazione di merito che ha escluso la lieve entità sulla base del complesso degli indici: quantità (circa 70,16 g trovati, con in atti valore di 79 g lordi indicati), grado di purezza (86%), numero di dosi stimate (325), valore economico stimato (€13.000 - €16.250), comportamento dell'imputato (fuga in motorino e resistenza che ha messo in pericolo la circolazione) e la dichiarazione di non essere assuntore. La Cassazione ha richiamato precedenti statistiche di riferimento (soglia molto inferiore, 23,66 g, per il riconoscimento della lieve entità). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma disciplina la fattispecie di lieve entità per i reati di stupefacenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato la sussistenza della lieve entità attraverso un esame complessivo degli indici (quantità, qualità, valore, modalità del fatto, comportamento dell'imputato) e hanno escluso la lieve entità per la presenza di indici prevalenti contrari
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Richiamata come principio di massima: il giudice deve valutare gli indici rilevanti per la lieve entità complessivamente e può motivare la prevalenza attribuita a alcuni indici anche se non sono tutti presenti contemporaneamente
Sentenza Sez. n. 45061 del 2022
Utilizzata come riferimento statistico/criteriale per la cocaina: in quella sentenza la soglia statistica indicativa per il riconoscimento della lieve entità era di 23,66 g lordi, valore posto come benchmark inferiore rispetto ai grammi sequestrati al ricorrente
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Norma procedurale che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; in questo procedimento la trattazione scritta è stata applicata
Prevede la condanna alle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di accertata inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in €3.000
Massime di principio
- In materia di stupefacenti il giudice valuta la lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 mediante un esame complessivo di più indici: quantità, qualità/purezza, valore economico, numero di dosi, modalità del fatto (es. fuga, cessione, occultamento) e comportamenti dell'imputato. Non è necessario che tutti gli indici siano presenti, ma il giudice deve motivare la prevalenza di quelli ritenuti determinanti
- La semplice contestazione del valore quantitativo non è sufficiente in Cassazione: il ricorrente deve indicare vizi specifici, non deduzioni generiche o reiterazioni dell'appello. La Corte di legittimità è molto limitata nel rivedere apprezzamenti di fatto e motivazione a meno che non emergano carenze logiche manifeste
- Soglie quantitative-statistiche tratte da precedenti possono essere utilizzate come parametri orientativi, ma non sono vincolanti: il giudice deve comunque confrontare il dato quantitativo con gli altri elementi del contesto
- Comportamenti come la fuga, la resistenza e dichiarazioni autoassolutorie dell'imputato (es. 'non sono assuntore') sono elementi che rafforzano l'interpretazione della detenzione come finalizzata alla cessione
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità chi impugna deve proporre ricostruzioni alternative concrete e dimostrare la manifesta illogicità della motivazione di merito; mere riproposizioni di censure già svolte in appello sono spesso inammissibili
- In via processuale, se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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