Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50675/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione di sostanza stupefacente (cocaina) e resistenza a pubblico ufficiale; il ricorrente deduceva vizi di motivazione per omessa, contraddittoria e manifesta illogicità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità solo sul dato quantitativo della sostanza senza considerare ricostruzioni alternative e senza accertare la finalizzazione alla cessione. Inoltre contestava la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la Corte avesse escluso la lieve entità in base a dati quantitativi/qualitativi e modalità del fatto senza valutare altri indici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e reiterativi, e ha confermato la valutazione di merito che ha escluso la lieve entità sulla base del complesso degli indici: quantità (circa 70,16 g trovati, con in atti valore di 79 g lordi indicati), grado di purezza (86%), numero di dosi stimate (325), valore economico stimato (€13.000 - €16.250), comportamento dell'imputato (fuga in motorino e resistenza che ha messo in pericolo la circolazione) e la dichiarazione di non essere assuntore. La Cassazione ha richiamato precedenti statistiche di riferimento (soglia molto inferiore, 23,66 g, per il riconoscimento della lieve entità). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma disciplina la fattispecie di lieve entità per i reati di stupefacenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato la sussistenza della lieve entità attraverso un esame complessivo degli indici (quantità, qualità, valore, modalità del fatto, comportamento dell'imputato) e hanno escluso la lieve entità per la presenza di indici prevalenti contrari

  • Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Richiamata come principio di massima: il giudice deve valutare gli indici rilevanti per la lieve entità complessivamente e può motivare la prevalenza attribuita a alcuni indici anche se non sono tutti presenti contemporaneamente

  • Sentenza Sez. n. 45061 del 2022

    Utilizzata come riferimento statistico/criteriale per la cocaina: in quella sentenza la soglia statistica indicativa per il riconoscimento della lieve entità era di 23,66 g lordi, valore posto come benchmark inferiore rispetto ai grammi sequestrati al ricorrente

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Norma procedurale che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; in questo procedimento la trattazione scritta è stata applicata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di accertata inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in €3.000

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti il giudice valuta la lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 mediante un esame complessivo di più indici: quantità, qualità/purezza, valore economico, numero di dosi, modalità del fatto (es. fuga, cessione, occultamento) e comportamenti dell'imputato. Non è necessario che tutti gli indici siano presenti, ma il giudice deve motivare la prevalenza di quelli ritenuti determinanti
  • La semplice contestazione del valore quantitativo non è sufficiente in Cassazione: il ricorrente deve indicare vizi specifici, non deduzioni generiche o reiterazioni dell'appello. La Corte di legittimità è molto limitata nel rivedere apprezzamenti di fatto e motivazione a meno che non emergano carenze logiche manifeste
  • Soglie quantitative-statistiche tratte da precedenti possono essere utilizzate come parametri orientativi, ma non sono vincolanti: il giudice deve comunque confrontare il dato quantitativo con gli altri elementi del contesto
  • Comportamenti come la fuga, la resistenza e dichiarazioni autoassolutorie dell'imputato (es. 'non sono assuntore') sono elementi che rafforzano l'interpretazione della detenzione come finalizzata alla cessione
  • Per ottenere il riconoscimento della lieve entità chi impugna deve proporre ricostruzioni alternative concrete e dimostrare la manifesta illogicità della motivazione di merito; mere riproposizioni di censure già svolte in appello sono spesso inammissibili
  • In via processuale, se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.