Cassazione Civile, Ordinanza n. 06604/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, proveniente dall'Albania, aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione prefettizio emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), TUI, accompagnato dall'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione e confermato il provvedimento. In Cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), dell'art. 19, comma 1-bis, TUI e dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008, sostenendo che al momento della richiesta egli era legalmente presente in Italia e che aveva rinunciato alla domanda di asilo per rientrare in Albania; (2) nullità della motivazione per apparenza o perplessità, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere valutato correttamente biglietti aerei e istanza di rinuncia agli atti, che avrebbero dimostrato l'intenzione di partire volontariamente; (3) violazione dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 13, comma 4-bis, lett. b), TUI, per non avere concesso un termine per la partenza volontaria nonostante la volontà di rientro spontaneo in Albania, oltre a omesso esame dei documenti di identità e motivazione apparente sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero e della Prefettura perché effettuata solo per partecipare alla discussione orale, senza controricorso tempestivo. Nel merito ha esaminato con priorità il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati per omesso esame di fatti decisivi: il giudice di pace non aveva valutato le circostanze concrete della lunga permanenza legittima in Italia durante la pendenza del giudizio di protezione internazionale, la successiva rinuncia, la volontà manifestata di lasciare volontariamente il territorio e la documentazione prodotta. La Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente, ma ha ritenuto omesso l'esame di tali elementi fattuali, potenzialmente rilevanti sia sulla misura espulsiva sia sulle modalità esecutive, con assorbimento del primo motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), TUI
la disciplina dell'espulsione è applicabile solo previa corretta considerazione della posizione concreta dello straniero e dei fatti allegati in giudizio.
art. 19, comma 1-bis, TUI
va valutato, nel contesto dell'opposizione all'espulsione, il regime di tutela invocato dallo straniero in relazione alla sua presenza sul territorio.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008
richiamato come norma processuale in relazione alla dedotta omessa considerazione della posizione del richiedente protezione internazionale.
art. 13, comma 5, TUI
il giudice deve verificare se ricorrano i presupposti per concedere un termine per la partenza volontaria quando la volontà di lasciare il Paese sia stata concretamente allegata e documentata.
art. 13, comma 4-bis, lett. b), TUI
richiamato quale base normativa dell'eventuale termine per la partenza volontaria in luogo dell'immediata esecuzione coattiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di fatti decisivi può determinare la cassazione della decisione impugnata.
il giudice deve valutare le prove secondo il prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale.
art. 13, TUI
la decisione distingue tra la misura espulsiva e le modalità esecutive, entrambe da valutare alla luce dei fatti allegati.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un decreto di espulsione, il giudice di merito deve prendere in esame tutte le circostanze fattuali specificamente allegate e documentate dallo straniero che siano potenzialmente decisive sia per la legittimità della misura sia per la sua modalità esecutiva.
- L'omesso esame di fatti storici decisivi integra vizio censurabile in cassazione quando tali fatti, se valutati, avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; tuttavia, la mera esistenza di un testo motivazionale non esclude il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
- Ai fini della concessione o del diniego di un termine per la partenza volontaria, il giudice deve verificare la concreta manifestazione della volontà di lasciare il territorio e la documentazione prodotta a supporto, senza ometterne la valutazione.
- Nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria richiede il tempestivo deposito di un controricorso; il mero atto finalizzato alla discussione orale non è sufficiente a costituirsi validamente.
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