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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10056/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione riesame, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Velletri per reati connessi alla detenzione e commercializzazione di cocaina e hashish (art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) nullità/violazione del diritto di difesa per mancata consegna, nonostante richiesta, dei supporti contenenti le registrazioni audio-video utilizzate a fondamento della misura cautelare (con evidenza di tentativo di deposito telematico ai sensi dell'art. 24 d.l. 28/10/2020, n. 137 e direttive interne); 2) errata valutazione delle esigenze cautelari (mancata considerazione dell'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e della attualità del pericolo di reiterazione, con riferimento ai riscontri limitati alle dichiarazioni del collaboratore Lupi); 3) mancata verifica della adeguatezza e proporzionalità della misura e della possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile per carenza di interesse in quanto, prima della decisione della Corte, il difensore aveva depositato per PEC, in data 28 novembre 2022, una dichiarazione di rinuncia al ricorso con procura speciale, essendo nel frattempo la misura cautelare sostituita dagli arresti domiciliari. Per effetto della rinuncia è venuta meno la materia del contendere e il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre precisato che, in questo caso, non si applicano le spese e la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen., non essendovi soccombenza neppure virtuale.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il provvedimento cautelare è fondato sull'accusa di attività di commercializzazione di cocaina e hashish.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità e alle forme della motivazione e dell'atto impugnato; la censura difensiva verteva sulla presunta violazione di forma connessa alla mancata produzione di files.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di proposizione dei mezzi di prova e alle eccezioni difensive sollevate in sede di riesame.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla disamina in cassazione delle motivazioni di merito; i motivi erano articolati nei limiti consentiti dall'articolo.

  • art. 24 d.l. 28/10/2020, n. 137

    Normativa emergenziale sul deposito telematico degli atti penali invocata dal ricorrente per dimostrare l'avvenuto deposito dei supporti contenenti le registrazioni; la Corte registra la contestazione procedurale ma non decide nel merito a causa della rinuncia.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'onere di motivare la decisione in punto di valutazione degli elementi favorevoli all'indagato; la doglianza verteva sulla mancata considerazione di elementi a favore del ricorrente.

  • art. 274, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il pericolo di inquinamento probatorio; la difesa contestava l'assenza di un fondato pericolo di inquinamento, mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente tale esigenza.

  • artt. 272 e 274 cod. proc. pen.

    Rilevanti per la valutazione della attualità del pericolo di reiterazione e dell'elemento prospettico a fondamento della custodia cautelare; la difesa contestava il nesso causale e la attualità delle esigenze cautelari.

  • artt. 275 e 277 cod. proc. pen.

    Norme che impongono la graduazione e la proporzionalità delle misure cautelari; la censura sosteneva che il carcere non fosse l'unica misura idonea.

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse a seguito della rinuncia; perdita della materia del contendere rende il ricorso privo di interesse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle sanzioni e sulle spese in caso di impugnazioni ritenute infondate: la Corte ha chiarito che, per la rinuncia che determina inammissibilità per mancanza di interesse, non si applica la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616.

Massime di principio

  • Se l'imputato o la difesa rinuncia al ricorso dopo che la misura cautelare è stata modificata (es. sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari), il giudizio di legittimità può diventare inammissibile per carenza di interesse ex art. 591 cod. proc. pen.; prima di proporre o continuare impugnazioni valutare l'effettiva persistenza dell'interesse a decidere.
  • Le censure sulla mancata consegna di materiali (audio/video) devono essere tempestivamente documentate e seguite con gli opportuni atti processuali e con le prove del deposito/trasmissione telematica: in assenza di decisione sul merito, la questione può rimanere irrisolta se la controversia viene estinta per rinuncia.
  • La contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio) richiede di prospettare elementi concreti e temporali che rendano implausibile la prognosi del giudice; dichiarazioni di collaboratori devono essere valutate in relazione ai riscontri esterni ed alle risultanze investigative (osservazioni, intercettazioni, localizzazioni).
  • Le decisioni sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare si basano sul confronto fra gravità dei fatti, collegamenti con ambienti criminali e possibilità di misure meno afflittive; la difesa deve argomentare perché misure interdittive o obblighi sarebbero sufficienti.
  • Quando si prospettano vizi procedurali (es. mancata consegna di materiale), se non si ottiene in udienza il rilievo richiesto, valutare il tempestivo ricorso agli strumenti processuali per farne constare l'omessa esecuzione, documentando i tentativi e gli eventuali dinieghi o ritardi dell'ufficio procedente.

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