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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24193 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione del valore iniziale di un immobile ai fini INVIM. L'Ufficio aveva rettificato il valore finale della compravendita del 15 maggio 1986 da Lire 60.000.000 a Lire 250.000.000 e quello iniziale da Lire 60.000.000 a Lire 73.000.000. Le contribuenti sostenevano che, poiché l'immobile era stato acquisito per successione, il valore iniziale dovesse essere quello effettivamente accertato dall'Ufficio in sede successoria, pari a Lire 250.000.000, e non il valore ridotto risultante dall'applicazione dell'agevolazione prevista dalla L. n. 880 del 1986. La questione era quindi se, ai fini INVIM, dovesse rilevare il valore definito mediante il meccanismo agevolativo o il presunto valore venale effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Milano e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che il valore iniziale INVIM coincide con il valore dichiarato o definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro o di successione in occasione del precedente acquisto, indipendentemente dalle modalità con cui tale valore è stato determinato. Pertanto, anche il valore risultante da un condono, da un'agevolazione o da un altro meccanismo di definizione automatica deve essere assunto come valore iniziale, senza successive modifiche sulla base di un diverso valore venale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, commi 1 e 2

    Il valore iniziale dell'immobile è quello dichiarato o accertato per l'imposta di registro e sulle successioni in occasione del precedente acquisto.

    Ai fini della determinazione dell'incremento imponibile INVIM, il valore iniziale è quello definitivamente dichiarato o accertato nel precedente trasferimento, anche quando sia stato determinato mediante condono, agevolazione o altro procedimento di definizione. Tale valore non può essere successivamente sostituito con un diverso valore venale.

  • Legge n. 880 del 1986, art. 11, comma 1

    Prevedeva, per determinate successioni e donazioni anteriori al 1° luglio 1986, la possibilità di determinare in adesione il valore imponibile con una riduzione pari al 30% del valore accertato dall'Ufficio.

    Il valore risultante dall'applicazione del beneficio agevolativo costituisce il valore definitivamente determinato ai fini dell'imposta di successione e deve quindi essere utilizzato anche come valore iniziale per l'INVIM.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo di ricorso, ma non oggetto della ratio decisiva della sentenza, che si è concentrata sulla corretta applicazione delle norme sostanziali in materia di valore iniziale INVIM.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia in relazione al dedotto vizio processuale, ma non posto a fondamento della decisione finale della Corte.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme processuali indicate per denunciare rispettivamente la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio processuale; la Corte ha accolto il ricorso principalmente per violazione delle norme sostanziali sull'individuazione del valore iniziale INVIM.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale collega la base imponibile a un valore dichiarato o definitivamente accertato in una precedente imposta, deve essere utilizzato quel valore formalmente definito, anche se è stato determinato tramite condono, adesione, agevolazione o definizione automatica.
  • Un valore ridotto per effetto di un beneficio fiscale non perde necessariamente rilevanza per altri tributi: se la legge lo considera il valore definitivo del precedente trasferimento, esso può costituire la base di calcolo anche per l'imposta successiva.
  • Non è normalmente possibile sostituire in un momento successivo il valore definitivamente accertato con un diverso valore venale ritenuto più realistico, salvo che una specifica norma lo consenta.
  • Nel calcolo dell'incremento imponibile, occorre distinguere tra il valore effettivo o stimato del bene e il valore fiscalmente definitivo risultante dal precedente atto o accertamento: quando la norma richiama quest'ultimo, prevale il dato fiscale formalizzato.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente l'intera controversia nel merito: il giudice di rinvio dovrà applicare il principio di diritto stabilito dalla Corte e decidere anche gli aspetti ancora controversi.

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