Cassazione Penale, Sentenza n. 38550/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi: sosteneva che le piantine fossero solo 9 e non 145 come nel verbale di sequestro, che mancassero indizi di destinazione allo spaccio e che il riesame avesse compiuto una rilettura congetturale delle valutazioni del GIP.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità: il verbale di perquisizione (atto pubblico) attestava il rinvenimento di 13 vasi con diverse piantine (alcune essiccate, altre verdi) per un totale di 145 piante, oltre a bilancino di precisione e lampade alogene idonee a ricreare ambiente da serra. Le Sezioni Unite (n. 12348/2019) sono state richiamate per ricordare che la coltivazione non punibile richiede la concomitanza di presupposti oggettivi (minima dimensione, svolgimento domestico, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di inserimento nel mercato, destinazione esclusiva all'uso personale). Nel caso la presenza di 145 piante e strumenti da coltivazione escludeva quella fattispecie atipica. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente motivato il pericolo di reiterazione per le modalità organizzative e l'assenza di un'attività lecita comprovata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina i delitti relativi a sostanze stupefacenti; applicata per la qualificazione del reato di coltivazione di stupefacenti a carico dell'indagato
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 a carico del ricorrente
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Giurisprudenza di legittimità che individua i presupposti oggettivi per escludere la tipicità della coltivazione domestica (tutti devono essere presenti: minima dimensione, svolgimento domestico, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di inserimento nel mercato, destinazione all'uso personale). La Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso di 145 piante e strumenti per coltivazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 27866/2019 e n. 31553/2017)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari personali è ammissibile solo per denuncia di violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una mera rinnovazione della valutazione di merito sui fatti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari personali è limitato: può censurare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, ma non la diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito
- I verbali di perquisizione e sequestro, essendo atti pubblici, fanno prova fino a querela di falso: contestazioni numeriche o fattuali richiedono elementi specifici e non possono essere risolte con mere affermazioni contrarie
- Per escludere la rilevanza penale della coltivazione domestica (cioè per ritenere la condotta atipica) devono concorrere tutti i presupposti oggettivi indicati dalla giurisprudenza di legittimità (minima dimensione, svolgimento domestico, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di inserimento nel mercato, destinazione esclusiva all'uso personale)
- La presenza di un numero elevato di piante e di strumenti idonei alla coltivazione (bilancino, lampade, ecc.) costituisce un indice forte di destinazione commerciale e può giustificare sia la qualificazione del reato sia il pericolo di reiterazione ai fini cautelari
- Nelle impugnazioni cautelari è necessario affrontare in modo specifico e motivato le ragioni poste dal giudice di merito: repliche generiche o mere contestazioni dei fatti non soddisfano il limite di ammissibilità in Cassazione
- L'inammissibilità del ricorso comporta responsabilità economiche: pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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