Cassazione Penale, Ordinanza n. 18219/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo la mancanza di offensività della condotta contestata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle doglianze di appello e comunque non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente ricostruito elementi di fatto e di diritto sia dell'elemento materiale, inclusa l'offensività, sia di quello psicologico. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non erano stati indicati elementi positivi idonei a superare la motivazione del diniego, fondata sulla gravità della condotta e sui precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
La decisione richiama la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale come reato oggetto del giudizio, senza ulteriori approfondimenti normativi nel testo disponibile.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione faccia leva sulla gravità della condotta e sui precedenti dell'imputato, in assenza di elementi positivi contrari prospettati dalla difesa.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che si limita a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La doglianza sulla mancanza di offensività della condotta non è scrutinabile se la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo sia sull'elemento materiale del reato sia sull'elemento soggettivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è immune da censure quando il giudice di merito lo fondi sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato e la difesa non indichi elementi positivi idonei a superare tale valutazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, salvo cause ostative non emergenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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