Cassazione Civile, Ordinanza n. 25051/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto, in sintesi, il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale nel CCNL per il personale del settore formazione professionale, con decorrenza distinta per due periodi (novembre 2002-31 dicembre 2006 e periodo successivo), sostenendo di avere svolto mansioni informatiche e tecniche asseritamente superiori rispetto alla qualifica posseduta, nonché la corresponsione delle relative differenze retributive. Aveva inoltre domandato di essere adibito alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni similari dopo il trasferimento al Centro Formazione Sant'Antonio e il risarcimento del danno derivante da condotte vessatorie e mobbizzanti dal 2015. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo il rapporto di natura pubblicistica e negando comunque sia il superiore inquadramento sia il danno lamentato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e del d.lgs. n. 165/2001, contestando la qualificazione pubblicistica del rapporto e sostenendo che l'ente dovesse essere considerato mero gestore di corsi di formazione in base alla disciplina convenzionale e a pronunce del TAR Lazio; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la novità e specificità delle mansioni svolte rispetto alle declaratorie del CCNL e le allegazioni da cui desumere l'illecita adibizione a mansioni non corrispondenti alle più rilevanti attività effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato per attività istituzionali non fa uscire il rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, con applicazione delle regole generali del d.lgs. n. 165/2001 salvo espressa previsione contraria. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che non era deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo contro una decisione sorretta da motivazione conforme nei due gradi di merito e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva esaminato le mansioni svolte nel giudizio trifasico, escludendone la superiorità rispetto alla qualifica posseduta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto, ma non ritenuto idoneo a escludere il regime del lavoro pubblico privatizzato nel caso di ente pubblico non economico.
si applica anche ai rapporti di lavoro con ente pubblico non economico, quando l'attività è istituzionale e salvo espressa e specifica deroga di legge; la disciplina privatistica del CCNL non basta a sottrarre il rapporto al suo ambito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La mera applicazione, a un rapporto con ente pubblico non economico, di un contratto collettivo di diritto privato non comporta di per sé la fuoriuscita del rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, quando l'attività sia istituzionale dell'ente; in mancanza di una deroga legislativa espressa continuano ad applicarsi le regole generali del d.lgs. n. 165/2001.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la censura mira in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito, specie se la decisione impugnata è sorretta da motivazione conforme nei due gradi di merito.
- In tema di superiore inquadramento e mansioni, il giudice di merito può escludere la pretesa quando, all'esito del giudizio di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali, le attività allegate risultino riconducibili alla qualifica già posseduta.
- Il danno da dequalificazione o da condotte vessatorie non può essere riconosciuto in re ipsa, ma richiede specifica allegazione e prova del pregiudizio subito.
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