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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03535/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a mezzo difensore, ha impugnato la sentenza del G.U.P. che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di furto aggravato in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per l'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. La Corte ha però rilevato che la censura non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché non attiene alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non era consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha disposto la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 110 c.p.

    È richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, riferita all'imputazione sostanziale.

  • art. 624 c.p.

    Individua il delitto di furto contestato nel procedimento definito con patteggiamento.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Costituisce la circostanza aggravante oggetto dell'unico motivo di ricorso, ritenuto non deducibile nel ricorso avverso patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile, con ricorso avverso il patteggiamento, la mera censura sull'erroneo riconoscimento di una circostanza aggravante quando essa non si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
  • Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è fondato su un motivo non consentito, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza formalità.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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