Cassazione Penale, Sentenza n. 22760/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva in gran parte confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. nei confronti del ricorrente (già sottoposto al regime 41-bis). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dei presupposti per applicare il 14-bis, sostenendo che le proteste intramurarie erano giustificate da condizioni carcerarie e da ragioni giuridiche fondate, e che le sanzioni disciplinari fossero espressione di un atteggiamento persecutorio della direzione carceraria, non di comportamento oppositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha considerato l'atteggiamento reiteratamente oppositivo del detenuto (quarantuno sanzioni disciplinari in pochi mesi) idoneo a giustificare l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis al fine di tutelare ordine e sicurezza interni e prevenire comportamenti emulativi. La Corte ha altresì confermato la compatibilità tra il regime 41-bis e il 14-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 14-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
"a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti"
Il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni ex art. 14-bis, comma 1, lett. a), b), c), sulla base della reiterazione di comportamenti oppositivi e delle numerose sanzioni disciplinari, giustificando l'applicazione del regime per tutela dell'ordine e della sicurezza interna e per impedire comportamenti emulativi.
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
"regime di detenzione differenziata ... consiste nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario"
La Corte ha confermato la compatibilità tra il regime 41-bis (finalizzato a recidere legami esterni) e il 14-bis (connotazione disciplinare volta a impedire condotte pregiudizievoli per l'ordine interno); la coesistenza dei due regimi è legittima.
Applicato per disporre il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; espressione delle conseguenze economiche per il ricorrente.
Massime di principio
- Per impugnare con successo l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis è necessario contestare in modo specifico e documentato i singoli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda il provvedimento (es.: sanzioni disciplinari, comportamenti contestati), non limitandosi a una generale rivalutazione.
- La reiterazione di sanzioni disciplinari e di comportamenti intramurari oppositivi è valutata dai giudici come indice rilevante per l'applicabilità del 14-bis, essendo finalità di tale regime la tutela dell'ordine e della sicurezza interna e la prevenzione di comportamenti emulativi.
- Il regime 41-bis e il regime 14-bis possono coesistere: il primo ha natura preventiva/di isolamento rispetto a collegamenti esterni, il secondo natura disciplinare rispetto all'ordine interno; la loro applicazione congiunta è ammessa, se motivate.
- Le misure detentive impattanti sulla vita quotidiana (es. divieti di oggetti) possono essere disapplicate se sussistono esigenze mediche documentate; tuttavia, la contestazione di tali limitazioni va supportata da riscontri obiettivi e da una specifica motivazione giuridica.
- I ricorsi manifestamente generici o miranti a una mera rivalutazione del merito fattuale del provvedimento rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22629/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22630/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22632/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22634/2022 del 10/06/2022
- Sentenza penale · 10 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22635/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →