Cassazione Penale, Sentenza n. 43774/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo su crediti fiscali (superbonus 110) per euro 256.434,00. Hanno dedotto tre censure: (1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per la ritenuta utilizzabilità di atti di indagine realizzati in presunta violazione del termine di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. (informative della Guardia di Finanza del 24/4/2023 e del 15/3/2024 e consulenza tecnica); (2) omessa motivazione riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle chat e delle e-mail riportate nell'informativa del 15/3/2024; (3) acquisizione delle chat e delle fotografie senza le necessarie garanzie difensive per la corretta acquisizione della prova informatica.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per aspecificità rispetto alle censure ammesse in Cassazione. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sul termine delle indagini perché l'iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato è avvenuta il 21 marzo 2024 e quindi non sussiste violazione; ha inoltre osservato che il trasferimento di atti tra procedimenti è consentito ove ricorrano i presupposti di legge. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico perché i ricorrenti non hanno indicato gli atti specificamente affetti dal vizio né dimostrato la loro incidenza decisiva sul complessivo quadro indiziario. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e tardivo: le argomentazioni più precise sono state depositate solo in replica e non possono sanare l'inammissibilità originaria; è richiamato il limite all'introduzione di "motivi nuovi" in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata per la contestazione di indebita acquisizione di crediti fiscali (frode o condotte afferenti a indebita percezione di benefici fiscali). Il Tribunale ne precisa la contestazione a carico di Ellena, Giglio e Fasulo in concorso, in relazione a fittizie attestazioni di stato di avanzamento lavori.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale sul termine delle indagini preliminari; la Corte ha interpretato che il termine decorre in capo a ciascun indagato dall'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato, per cui non è ravvisata violazione stante l'iscrizione del 21 marzo 2024.
art. 581, lett. a) cod. proc. pen.
Disciplina i requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte richiama il vincolo che i motivi nuovi in Cassazione devono essere riferibili ai capi o ai punti già enunciati nel ricorso originario.
art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.
Norma che consente l'aggiunta di motivi nuovi a condizione che siano collegati ai motivi originari; la Corte ne usa il principio per escludere l'uso tardivo di argomentazioni non già dedotte.
art. 311, comma 4 e art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Previsioni attinenti all'impugnazione in materia cautelare e al procedimento in camera di consiglio: la Corte le richiama congiuntamente per ribadire il divieto di introdurre censure non riferibili ai capi già dedotti e per delimitare la disciplina dei "motivi nuovi".
Massime di principio
- Il termine per le indagini preliminari decorre autonomamente per ciascun indagato dal momento della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato; contestazioni relative a iscrizioni diverse devono essere specificatamente dimostrate per incidere sul decorso del termine.
- In Cassazione è richiesta elevata specificità: l'atto di impugnazione deve indicare gli atti processuali concretamente affetti dal vizio e spiegare la loro incidenza decisiva sul provvedimento impugnato; censure generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- La trasmigrazione di atti da un procedimento all'altro è ammessa se ricorrono i presupposti di legge; l'uso di consulenze o atti provenienti da altri fascicoli non implica automaticamente la violazione del termine delle indagini nel procedimento attuale.
- Le eccezioni relative all'acquisizione di prove informatiche (chat, fotografie, posta elettronica) devono essere formulate tempestivamente e con indicazione precisa delle garanzie difensive violate; rilievi tardivi o indeterminati saranno dichiarati inammissibili.
- I ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare la condanna alle spese e, in casi ritenuti non colpevoli nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di somme alla cassa delle ammende in misura equitativamente determinata.
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