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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17222/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto con cui il GIP, in data 18 agosto 2025, aveva disposto il sequestro preventivo di un'area demaniale (parcheggio e 1092 mq di spiaggia), di fabbricati e autovetture, nonché di 99 ombrelloni e 198 lettini, contestando l'illecita occupazione demaniale ai sensi degli artt. 110 c.p. e 1161 cod. nav. Il ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 1161 cod. nav. denunciando carenza o apparente motivazione: ha sostenuto di svolgere solo attività itinerante di noleggio di ombrelloni e lettini (il Lido sarebbe cessato dal 2018), che i manufatti erano antecedenti al 1967, che pendeva giudizio civile sulla demanialità e che in altro procedimento era stato disposto dissequestro; ha inoltre affermato la temporaneità e la non esclusività dell'occupazione (noleggio giornaliero) e la regolarità delle licenze dei furgoni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato e conforme alla giurisprudenza di legittimità: il posizionamento quotidiano e massiccio di ombrelloni e lettini integra l'occupazione arbitraria di demanio marittimo ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., essendo irrilevante la sola presenza o assenza dei bagnanti. La Corte ha quindi confermato la configurabilità del reato e ha escluso l'illegittimità della motivazione del Tribunale del riesame. Le questioni relative ai veicoli e ai manufatti sono state ritenute superate per rinuncia del ricorrente (restituzione autoveicoli, demolizione manufatti, ripristino area). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 1161 Codice della navigazione

    L'occupazione arbitraria del demanio marittimo si configura quando il possesso o la detenzione corrispondono a un esercizio durevole di godimento che ne limita la fruibilità da parte dei potenziali utenti; il posizionamento massiccio e quotidiano di ombrelloni e lettini integra tale fattispecie anche indipendentemente dalla presenza effettiva di bagnanti.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo è ammesso solo per violazione di legge; la nozione comprende carenze formali della motivazione tali da renderla assente o meramente apparente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di impugnazione in cassazione (motivo relativo alla violazione di legge), qui usata dal ricorrente per censurare l'applicazione dell'art. 1161 cod. nav.

  • art. 240, comma 1 cod. pen.

    Richiamato nella comparsa di memoria con riferimento al nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato in funzione della confisca: la Corte osserva che la questione non è decisiva in questa sede e non è stata approfondita per rinuncia del ricorrente su parti del sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come criterio per la liquidazione equitativa dell'ammenda (Cassa delle Ammende), valutando l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La collocazione stabile e massiccia di ombrelloni/lettini su area demaniale può integrare il reato di occupazione arbitraria ex art. 1161 cod. nav. anche se gli ombrelloni sono noleggiati giornalmente: conta l'effetto pratico sulla fruibilità dell'arenile, non soltanto la titolarità formale del servizio.
  • Per contestare efficacemente un sequestro preventivo in Cassazione è necessario evidenziare una specifica violazione di legge o una carenza motivazionale radicale: l'illogicità manifesta della motivazione, senza profili di violazione di legge, è generalmente inammissibile in questa sede.
  • La prova dell'itineranza o della temporaneità dell'attività (noleggio non stabile) deve essere documentata con elementi concreti che dimostrino l'assenza di disponibilità esclusiva o durevole dello spazio demaniale; il solo richiamo al numero limitato di attrezzature o a licenze dei mezzi può non essere sufficiente.
  • Se il ricorrente rinuncia ad alcune contestazioni (es. ottiene restituzione di mezzi o demolizione manufatti), le relative questioni vengono sopravvenute e non sono più decise nel merito dalla Cassazione.
  • Quando si impugna la motivazione del giudice di merito è necessario dimostrare che manchi del tutto l'itinerario logico-giustificativo o che vi siano violazioni procedurali precise; critiche di fatto o rivalutazioni degli elementi probatori sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità.

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