Cassazione Civile, Ordinanza n. 28647/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda espropriativa relativa a terreni di proprietà dei ricorrenti. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il decreto di esproprio e condannato il Comune al risarcimento dei danni per occupazione e trasformazione dei fondi, l'ente locale ha adottato un provvedimento di acquisizione al proprio patrimonio ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, liquidando un indennizzo di euro 136.614,54. I proprietari hanno proposto opposizione alla stima sostenendo che l'indennizzo fosse insufficiente rispetto ai criteri di quantificazione indicati da una precedente sentenza del TAR Abruzzo. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo applicabile il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per l'opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità. Nel ricorso per cassazione i proprietari hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, in relazione all'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che tale termine decadenziale non è applicabile alla contestazione dell'indennizzo fissato nel decreto di acquisizione sanante, per la quale vale il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il sopravvenuto orientamento della propria giurisprudenza secondo cui il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio non si applica alla contestazione dell'indennizzo liquidato nel provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Ne deriva che il soggetto inciso dal decreto di acquisizione può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennizzo entro il termine ordinario di prescrizione e non è soggetto alla decadenza di trenta giorni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
il decreto di acquisizione sanante contiene una liquidazione di indennizzo autonomamente contestabile; la disciplina dell'opposizione alla stima ordinaria non gli si applica automaticamente
il termine perentorio previsto per l'opposizione alla stima nell'espropriazione ordinaria non può essere esteso alla contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
la decadenza di trenta giorni riguarda solo le controversie sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e non anche l'acquisizione sanante
la contestazione dell'indennizzo ex art. 42-bis è assoggettata al termine ordinario decennale di prescrizione
è stato il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non è applicabile, in via estensiva o analogica, alla contestazione dell'indennizzo liquidato nel decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
- Le norme che prevedono decadenze o inammissibilità a pena di perdita del diritto di azione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.
- Pur essendo accomunate dalla natura indennitaria della prestazione, espropriazione ordinaria e acquisizione sanante restano procedimenti strutturalmente diversi; tale diversità impedisce di trasferire automaticamente la disciplina processuale dell'uno all'altro.
- Chi subisce un decreto di acquisizione ex art. 42-bis può contestare la liquidazione dell'indennizzo nel termine ordinario di prescrizione, non essendo soggetto al termine breve previsto per l'opposizione alla stima ordinaria.
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