Cassazione Penale, Ordinanza n. 00624/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata, deducendo un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione del principio in dubio pro reo e dell'art. 192 c.p.p. In particolare, ha contestato la prova del superamento della soglia alcolemica di 1,5 g/l al momento del sinistro, osservando che tra il fatto e l'etilometro era trascorsa circa un'ora, che la curva alcolemica era discendente e che la consulenza tecnica di parte offriva una ricostruzione alternativa favorevole. Ha inoltre censurato l'uso della sintomatologia dell'ebbrezza come base del convincimento, ritenendo che la Corte territoriale avesse sovrapposto il piano clinico a quello giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici, valorizzando in modo convergente i risultati dell'etilometro, i segni sintomatici di ebbrezza rilevati dagli operanti e la dinamica del sinistro. Ha osservato che l'intervallo temporale tra guida e test non inficia di per sé la validità del rilevamento e che, comunque, in presenza di un lasso di tempo tra la condotta e l'accertamento, occorre apprezzare anche altri elementi indiziari, qui puntualmente indicati. Le censure del ricorrente sono state qualificate come richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendovi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992
integra l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, oggetto della conferma di responsabilità; la prova può essere desunta dai risultati etilometrici, purché corroborati, se necessario, da ulteriori elementi indiziari.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992
richiamato come aggravante contestata e ritenuta nella decisione di merito confermata.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
richiamato come aggravante contestata e ritenuta nella decisione di merito confermata.
invocato dal ricorrente sul tema della valutazione della prova; la Corte ritiene che la motivazione di merito abbia correttamente apprezzato gli elementi convergenti senza vizi logici.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere la non debenza della somma alla Cassa delle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, il superamento della soglia alcolemica può essere desunto non solo dall'etilometro, ma anche da plurimi indici sintomatici e dalla dinamica del sinistro, quando tali elementi siano tra loro convergenti.
- Il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'accertamento alcolemico non determina automaticamente l'inattendibilità del test; se l'intervallo è significativo, il giudice deve però valorizzare anche ulteriori elementi indiziari per collocare il tasso alcolemico al momento della guida.
- La valutazione della consulenza tecnica di parte è rimessa al giudice di merito, che può ritenerla non idonea a superare un compendio probatorio convergente purché dia conto in motivazione delle ragioni del dissenso.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, quando il ricorso si traduca nella richiesta di una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La sintomatologia dell'ebbrezza può assumere rilievo probatorio se descritta in modo concreto dagli operanti e se inserita in un quadro complessivo coerente con i risultati dell'accertamento tecnico.
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