Cassazione Civile, Ordinanza n. 27605/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela del fallimento della società venditrice aveva chiesto al Tribunale di Bolzano la revoca, ai sensi dell’art. 67, comma 1, legge fallimentare, della compravendita di un terreno conclusa nel periodo sospetto per € 15.000, deducendo che il prezzo era notevolmente inferiore al valore economico del bene. Dopo una consulenza tecnica estimativa, il Tribunale accolse la domanda e condannò l’acquirente a rilasciare il terreno alla curatela; la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettò l’impugnazione. L’acquirente propose cinque motivi di ricorso. Con il primo contestò, richiamando norme relative ai libri fondiari e agli obblighi motivazionali, la valutazione del terreno; con il secondo denunciò la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali, contestando in particolare la stima del fondo come potenzialmente destinabile a frutteto anziché come prato e l’iter seguito dal consulente tecnico; con il terzo dedusse ulteriori vizi di motivazione; con il quarto richiamò norme sull’impresa agricola e sulla disciplina provinciale, sempre in relazione alla valutazione e alla motivazione; con il quinto censurò la valutazione presuntiva della conoscenza dello stato d’insolvenza, invocando gli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’art. 67, comma 2, legge fallimentare. La ricorrente aveva inoltre contestato la stima dei costi di impianto del frutteto e di risanamento del terreno. La Corte rileva che il valore stimato, pari a circa quattro volte il prezzo, restava superiore di oltre il 25% anche considerando costi di risanamento integrale quantificati in € 50.837,61: sulla base della stima di € 84.602,50, il valore residuo sarebbe stato € 33.764,89. La ricorrente non aveva indicato specificamente come le diverse stime da lei proposte avrebbero potuto far scendere la sproporzione sotto la soglia legale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I primi quattro motivi, pur formulati come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito della stima e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione; la doppia conforme precludeva inoltre la censura di omesso esame nei termini applicabili, e la motivazione della sentenza d’appello non presentava anomalie tali da renderla nulla. Le contestazioni alla consulenza tecnica si risolvevano in contrapposte valutazioni difensive, mentre la doglianza sul valore non specificava neppure l’interesse concreto, poiché non spiegava come le stime alternative avrebbero eliminato la sproporzione superiore al 25%. È irrilevante, ai fini dell’art. 67, comma 1, legge fallimentare, che l’acquirente conoscesse la sproporzione: essa rileva oggettivamente e comporta l’inversione dell’onere probatorio sulla conoscenza dello stato d’insolvenza. Anche il quinto motivo è inammissibile: per gli atti contemplati dal primo comma, la conoscenza dell’insolvenza è presunta e spetta al convenuto provare positivamente la propria ignoranza, non essendo sufficiente la mera assenza di elementi dimostrativi della conoscenza. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; al pagamento di ulteriori € 5.000 in favore del controricorrente, di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, legge fallimentare
nelle ipotesi contemplate dal primo comma, come quella in esame, non grava sul curatore l’onere della prova della scientia decoctionis del convenuto ma al contrario grava su quest’ultimo l’onere di provare la inscientia decoctionis, al fine di vincere la presunzione iuris tantum di tale conoscenza, sicché gli eventuali dubbi sull’ignoranza dell’insolvenza da parte del convenuto, in esito all’esame delle prove da questi offerte, o comunque acquisite agli atti, vanno risolti in danno del convenuto medesimo
Nell’azione revocatoria relativa agli atti contemplati dal primo comma, la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del convenuto è presunta; spetta a quest’ultimo fornire la prova contraria della propria ignoranza e il dubbio residuo è a suo carico. La sproporzione rilevante tra valore del bene e prezzo costituisce dato oggettivo e determina l’inversione dell’onere della prova sulla conoscenza dell’insolvenza.
art. 67, comma 1, n. 1, legge fallimentare
a fronte di un prezzo di vendita di € 15.000, il valore di stima del bene è risultato superiore di circa quattro volte e la ricorrente, nelle sue difese, non specifica se le diverse stime da lei proposte sarebbero tali, ove accolte, da ridurre la sproporzione tra prezzo e valore al di sotto della soglia del 25%, che è quella rilevante per l’applicazione dell’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall.
La soglia di sproporzione del 25% è rilevante per l’applicazione della fattispecie revocatoria indicata dalla norma. Una censura sulla stima deve inoltre indicare in modo specifico la sua incidenza sulla soglia, altrimenti può mancare l’interesse concreto alla critica.
art. 67, comma 2, legge fallimentare
tenuto conto che, a differenza dell’art. 67, co. 2, l.fall., nelle ipotesi contemplate dal primo comma, come quella in esame, non grava sul curatore l’onere della prova della scientia decoctionis del convenuto
La Corte distingue il regime probatorio del secondo comma da quello del primo comma: la presunzione e il conseguente onere della prova contraria descritti nella decisione si riferiscono agli atti del primo comma, mentre la disciplina del secondo comma non è quella applicabile alla fattispecie.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Tutti i cinque motivi – “1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1-2 del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, e degli artt. 1-12 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, anche in riferimento all’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113-115 e 116 c.p.c.; n. 3) Violazione falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 4) Violazione falsa applicazione degli artt. 2135 cc, 6 legge 203 del 1982, 1 e 2 decreto legislativo 99/2004, e 2 e 16 della legge provinciale n. 16/2015, anche in riferimento all’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 5) Violazione falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2727 e 2729 cc, in relazione al R.D. n. 267 del 1942, art. 67, comma 2, anche in riferimento all’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.” – sebbene formulati in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., tradiscono l’intento di una rivisitazione nel merito del giudizio, non censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. stante l’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cd. doppia conforme).
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame non può essere usata per ottenere una nuova revisione del merito dell’accertamento. La Corte applica tale preclusione alle doglianze che, pur presentate come violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecitano una rivalutazione delle risultanze.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
poiché il rispetto del parametro di cui all’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato – nel caso di specie con dovizia di argomenti – le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere semmai evidente che quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate
La motivazione è sufficiente quando espone le ragioni del convincimento del giudice in modo da rendere comprensibile la decisione; non è necessario rispondere a ogni argomento delle parti, potendo le tesi incompatibili con la decisione essere implicitamente respinte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In sostanza, vengono riproposte in questa sede, in veste diversa, tutte le critiche già sottoposte al giudice d’appello e lì puntualmente respinte, che si risolvono in una censura complessiva all’accertamento conforme dei due gradi di merito, cui il ricorrente contrappone una diversa valutazione, come non è ammesso nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un terzo grado di merito, ove ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative
Il giudizio di cassazione non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove e gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, contrapponendo una diversa lettura degli esiti istruttori. La censura deve riguardare un vizio ammesso dalla norma e non una richiesta di nuovo giudizio sul merito.
Al riguardo è sufficiente ricordare che il “travisamento” “ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio” e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.
La svista percettiva sul fatto probatorio in sé, distinta dalla valutazione logica della sua riconducibilità al fatto controverso, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o” – come nel caso di specie – “sostanziale”
Quando il fatto probatorio è stato oggetto di discussione e di decisione, l’eventuale vizio va dedotto in cassazione secondo la sua natura: ai sensi del n. 4 se riguarda un fatto processuale, oppure del n. 5 se riguarda un fatto sostanziale, in presenza dei rispettivi presupposti.
L’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., sicché la ricorrente viene condannata altresì a pagare una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.
Quando l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la conseguenza economica prevista nel caso concreto, condannando la ricorrente a un’ulteriore somma pari ai compensi liquidati.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., si deve condannare la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
La Corte applica la disposizione, in combinato disposto con l’art. 96, comma 4, c.p.c., per condannare la ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., si deve condannare la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
La disposizione è applicata congiuntamente all’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. per giustificare la condanna della ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussiste il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 1, legge fallimentare, la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del convenuto è presunta; il convenuto deve provare positivamente la propria ignoranza mediante la dimostrazione di circostanze idonee a far ritenere, secondo l’ordinaria prudenza e avvedutezza, che l’impresa si trovasse in una situazione normale. Non basta dimostrare l’assenza di elementi che rivelino l’insolvenza e i dubbi residui si risolvono a carico del convenuto.
- Nella fattispecie revocatoria dell’art. 67, comma 1, n. 1, legge fallimentare, la sproporzione tra prezzo e valore del bene è un dato oggettivo; la conoscenza o meno della sproporzione da parte dell’acquirente non è requisito rilevante. La sproporzione determina inoltre l’inversione dell’onere della prova quanto alla conoscenza dello stato d’insolvenza.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: non vi si può ottenere una nuova valutazione della stima, della consulenza tecnica o delle altre prove limitandosi a contrapporre alle conclusioni dei giudici di merito una diversa ricostruzione o valutazione.
- La motivazione soddisfa il requisito dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. se rende comprensibili le ragioni del convincimento del giudice; non deve confutare singolarmente ogni argomento di parte quando le ragioni esposte consentono di ritenere implicitamente respinte le tesi incompatibili.
- Quando una contestazione sulla stima non indica come la diversa valutazione richiesta inciderebbe sulla soglia legale rilevante per la revocatoria, può difettare la specifica indicazione dell’interesse concreto alla censura.
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