Cassazione Penale, Sentenza n. 40274/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lamouchi era stato condannato dal Giudice di Pace di Firenze il 14/07/2022 a 6.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, contestato per fatti del 18/02/2018. Il difensore aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (tenuità del fatto), richiamando l'esiguità del danno/ pericolo e il modesto grado di colpevolezza, nonché il fatto che l'imputato era entrato in Italia nel 2012 munito di passaporto. Il giudice di pace, pur riconoscendo le attenuanti generiche, non ha motivato il mancato accoglimento della richiesta ex art. 34. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge per carenza di motivazione; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché nel frattempo il reato si era prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: è stata riscontrata la lacuna motivazionale del giudice di primo grado circa la richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. L'accoglimento del ricorso ha determinato il decorso del termine di prescrizione fino alla data dell'udienza, con maturazione della prescrizione quinquennale (dal 18/02/2018 al 18/02/2023) senza alcuna sospensione. In base all'art. 129 cod.proc.pen. la Corte ha dichiarato immediatamente estinto il reato per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Sentenza emessa il 21/06/2023.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Norma che è alla base del capo d'imputazione: disciplina l'ingresso e il soggiorno illegale di cittadini extracomunitari; la Corte ricostruisce che il reato contestato è quello accertato il 18/02/2018
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il difensore ne aveva chiesto l'applicazione richiamando l'esiguità del danno/pericolo e il modesto grado di colpevolezza; la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado ha omesso di motivare il rigetto di tale richiesta
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Riferito nella doglianza di cassazione come veste formale della violazione di legge dedotta: il ricorso invocava la violazione di legge per carenza motivazionale nella mancata applicazione dell'art. 34
Impone la declaratoria immediata dell'estinzione del reato per prescrizione in ogni stato e grado del processo; la Corte lo ha applicato per annullare la sentenza senza rinvio
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000), il giudice deve esprimersi esplicitamente e motivare l'accoglimento o il rigetto; l'omessa valutazione è vizio atta a fondare il ricorso per cassazione per carenza di motivazione
- La concessione di attenuanti generiche per modesta gravità del fatto è fattore che rafforza la necessità di valutare l'eventuale non punibilità per tenuità; motivazioni contraddittorie o parziali possono essere censurate in cassazione
- Se, durante il procedimento di impugnazione, matura la prescrizione, il giudice o la Corte devono dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata (art. 129 cod. proc. pen.)
- La difesa, per rendere efficace la richiesta di non punibilità per tenuità, dovrebbe indicare chiaramente i presupposti fattuali (esiguità del danno/pericolo, modesto grado di colpevolezza, circostanze attenuanti come ingresso regolare nel passato) affinché il giudice possa valutare e motivare la decisione
- Il calcolo della prescrizione va fatto con attenzione: se dal periodo decorre il termine previsto senza sospensioni, la prescrizione estingue il reato; in sede di impugnazione la Corte valuta anche se siano intervenuti periodi di sospensione che frenino la prescrizione
- L'omissione motivazionale relativa a richieste proposte dalle parti (non solo d'ufficio) costituisce una lacuna che la Corte di Cassazione può ritenere idonea a determinare l'annullamento quando la questione sia decisiva per l'esito del processo
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