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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17402/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (altro)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda relativa alla vendita di un immobile sito in Forte dei Marmi. Il ricorrente aveva proposto domanda per ottenere l'accertamento del perfezionamento della compravendita ex art. 1376 c.c., l'obbligo di trascrivere l'atto e la validità di un atto di compravendita tra un trust e la venditrice, nonché l'inserimento nell'atto definitivo di un accordo collegato. In fatto, egli deduceva di aver sottoscritto due diversi preliminari di vendita del medesimo bene per conto di trust diversi o collegati; sosteneva inoltre che la venditrice si fosse impegnata a corrispondergli euro 500.000 per mediazione e prestazione professionale e che, alla data fissata per il definitivo, le parti avessero poi concordato di risolvere il secondo preliminare, rinviando il rogito e sostituendo il trust con una persona fisica per ragioni fiscali, in violazione degli accordi assunti. I convenuti eccepivano la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Il Tribunale ordinava l'integrazione della citazione; l'atto veniva integrato con domanda di simulazione soggettiva/interposizione fittizia di persona. Il Tribunale dichiarava però la nullità della citazione, ritenendo che i preliminari fossero stati risolti, che non fosse provata la veste rappresentativa del ricorrente verso il trust e che l'integrazione avesse introdotto una domanda nuova. In appello la decisione veniva confermata e veniva anche applicata la condanna ex art. 96 c.p.c. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164 c.p.c., sostenendo che la domanda fosse sufficientemente individuabile come azione di inadempimento per il mancato pagamento della prestazione professionale; 2) violazione degli artt. 111 e 24 Cost., lamentando che la Corte territoriale avesse definito la causa sulla sola eccezione di nullità della citazione senza svolgere ulteriore attività istruttoria o processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la domanda era affetta da nullità per impossibilità di individuare con certezza il diritto fatto valere e la tutela richiesta: gli stessi fatti allegati dal ricorrente mostravano che gli atti negoziali invocati si erano progressivamente elisi (primo preliminare risolto per mutuo consenso, secondo risolto per mancata stipula del definitivo, accordo economico del tutto privo di chiara spendibilità processuale). Inoltre, il provvedimento richiesto restava incerto tra una pronuncia costitutiva e una di mero accertamento; nel primo caso mancava comunque la legittimazione del ricorrente ad agire in proprio, nel secondo non era stato individuato il bene della vita, non essendo stata proposta una domanda di pagamento della provvigione né dedotta la qualifica di mediatore. Conseguentemente è stata confermata la chiusura in rito del processo e la condanna alle spese in favore di entrambe le controparti, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1376 c.c.

    richiamato come base della domanda di accertamento del perfezionamento della compravendita, ma la Corte ha osservato che la tutela richiesta non era comunque sufficientemente determinata

  • art. 163 c.p.c.

    la citazione deve contenere una domanda sufficientemente determinata quanto a petitum e causa petendi; la loro indeterminatezza comporta nullità

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell'atto introduttivo permane se l'integrazione non sana il vizio e non chiarisce in modo univoco il diritto azionato

  • art. 111 Cost.

    la censura sul giusto processo è stata ritenuta infondata perché la chiusura in rito era conseguenza della persistente nullità dell'atto introduttivo

  • art. 24 Cost.

    non impone la prosecuzione del giudizio quando l'atto introduttivo resta indeterminato e processualmente inidoneo

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente al risarcimento per responsabilità aggravata; tale statuizione non è stata oggetto di cassazione accolta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'atto di citazione è nullo quando, dalle stesse allegazioni dell'attore, non sia possibile individuare con certezza il diritto fatto valere e il bene della vita richiesto in giudizio.
  • Se la vicenda negoziale allegata mostra che i diversi atti invocati si sono già risolti o elisi tra loro, la domanda può risultare intrinsecamente incoerente e quindi indeterminata nel petitum o nella causa petendi.
  • L'integrazione della citazione non sana il vizio quando non consente di ricondurre con precisione la domanda a una tutela specifica e univoca.
  • Non è sufficiente evocare genericamente un inadempimento o un accordo economico se non si specifica quale azione si intenda proporre e quale posizione giuridica attiva si rivesta per chiederla.
  • La doglianza di violazione del giusto processo non può essere accolta quando il giudice chiude il processo in rito a seguito della persistente nullità dell'atto introduttivo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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